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Comunicazioni ex lege, piena conoscenza degli atti e termine d’impugnazione
Consiglio di Stato VI° 13/12/2011, N. 6531
L'art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 prevede (comma 5°) quali sono le comunicazioni che devono obbligatoriamente essere inoltrate d'ufficio dall'Amministrazione appaltante (esclusione, aggiudicazione definitiva, decisione di non aggiudicare ecc.) nonche le specifiche modalita (comma 5-bis) tramite cui e necessario procedervi (raccomandata a.r., posta certificata, fax) per consentire l'effettiva conoscenza/conoscibilita di dette comunicazioni da parte dei diretti destinatari. Tuttavia il citato art. 79 non ha inciso in alcun modo sulle regole processuali in tema di decorrenza dei termini d'impugnazione - che decorrono dalla data di comunicazione, o, comunque, di piena conoscenza dell'atto effettivamente lesivo - cio in quanto il Legislatore, sebbene nel Codice del processo amministrativo (D.Lgs.n. 104/2010) abbia previsto, all'art. 120, la decorrenza del termine di 30 giorni per l'impugnazione "dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79", ha tuttavia lasciato in ogni caso, quale regola di chiusura, la locuzione "ovvero in ogni caso dalla conoscenza dell'atto".
L'espressione "in ogni altro caso" va correttamente riferita alle "diverse forme" di possibile conoscenza, cio quindi significando che anche la presenza in seduta pubblica di gara del rappresentante della societa puo configurare la piena conoscenza del provvedimento lesivo (e, quindi, la decorrenza del termine impugnatorio), ai sensi del piu' generale termine ex art. 41 del Codice del Processo Amministrativo.
In tal modo quindi si compendia perfettamente la giurisprudenza piu' recente, secondo cui la presenza in gara di un rappresentante dell'impresa esclusa e/o non aggiudicataria consente comunque il perfezionamento della piena conoscenza del provvedimento in capo al concorrente (Cons.St., V°.18/11/2011, 6084; TAR Reggio Calabria, I, 24/11/2011, n. 854; TAR Bari, I, 1/3/2011, 359 ma contra TAR Catanzaro, II, 28/2/2011, n. 278) con quanto invece disposto dall'art. 79 in merito alle modalita di comunicazione previste per legge.
In conclusione, dunque, puo dirsi che se la comunicazione di un determinato evento relativo ad una procedura di gara non avviene con le forme di cui all'art. 79 D.Lgs.n. 163/06, il termine impugnatorio puo comunque iniziare a decorrere se tale conoscenza puo ritenersi comunque altrimenti acquisita.