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IL COMMISSARIO AD ACTA non deve di certo rispettare l'ordine dei pagamenti previsto dall'Amministrazione inadempiente

17/06/2015

TAR Roma, III-quater, 8/6/2015, n. 7987

Un'amministrazione pubblica si è resa debitrice nei confronti di una fornitrice, che quindi ha esperito un procedimento monitorio in sede civile dopodichè, ottenuto il decreto ingiuntivo passato in giudicato, ha proceduto a richiedere al TAR competente la nomina di un Commissario ad acta.

Il Commissario ad acta è un ausiliare del giudice, quindi è dotato di un potere diverso e superiore rispetto alla P.A. nei cui confronti deve agire, ragion per cui Egli può adottare qualsiasi misura che ritenga necessaria e sufficiente a garantire il conseguimento del bene della vita di cui la ricorrente è titolare, anche al di fuori delle norme che governano l’azione ordinaria degli organi amministrativi sostituiti.

Ciò significa che il Commissario ad acta non è tenuto al rispetto della cronologia degli ordini di pagamento disposta dalla Ragioneria dell'amministrazione debitrice, ma può decidere quali siano le migliori modalità e termini per veder saldate le spettanze economiche del ricorrente che ha esperito il giudizio d'ottemperanza.

In altre parole l’azione del Commissario è “svincolata” dal rispetto dei vincoli procedurali ordinari dell’azione amministrativa, anche riguardo alla disciplina procedimentale che regola l’emissione dei mandati di pagamento, avendo come solo (ed unico) obiettivo il concreto conseguimento dello scopo che gli è stato assegnato, anche in deroga ai canoni ordinari dell’azione amministrativa.