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Certificazioni di gara rilasciate in lingua inglese: possono determinare l’esclusione?
Cons. St., V, 15/02/2021, n. 1313
Il Consiglio di Stato ribadisce il principio che considera non direttamente escludenti le disposizioni di gara, che “obbligherebbero” i concorrenti a presentare esclusivamente documentazione (nello specifico le certificazioni di qualità) in lingua ufficiale della procedura di gara, ovvero in lingua italiana.
Il tema era stato recentemente affrontato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana (si veda in proposito sentenza 6 settembre 2019 n. 785), trovando ulteriore conferma nella pronuncia in esame.
Nella sentenza in esame, tra i diversi motivi di appello (tutti respinti dal Consiglio di Stato), la seconda classificata nella graduatoria finale contestava appunto all’aggiudicataria la circostanza che le certificazioni di qualità depositate in gara – secondo normativa UNI EN ISO 140001 e OHSAS 18001 – fossero in lingua inglese, nonché rilasciate da un organismo di certificazione non affiliato ad “Accredia”.
Si tratta difatti dell’Ente Unico nazionale di accreditamento, che opera in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico ed istituito proprio per attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione (in applicazione del Regolamento europeo 765/2008).
Le predette certificazioni erano state quindi rilasciate dal concorrente direttamente in lingua inglese, senza essere accompagnate dalla relativa traduzione giurata.
Tuttavia, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto infondata la censura, sul presupposto che la disciplina di gara, pur prevedendo che la documentazione tecnica dovesse essere presentata in lingua italiana, non contemplava (né avrebbe potuto) “un automatismo espulsivo” per la violazione di tale regola.
Ciò in quanto l’esclusione avrebbe in questo caso esorbitato dal reale scopo della norma, che impone l’utilizzo della lingua italiana (e quindi in alternativa il ricorso a traduzioni giurate), nel caso in cui i documenti di gara non siano facilmente comprensibili per i componenti della Commissione Giudicatrice.
In questo caso, trattandosi di documentazione in lingua inglese e quindi di larga diffusione, si è giustamente ritenuto che la presunta omissione potesse essere direttamente “supplita dalla conoscenza personale dei commissari”.
Si tratta dunque di un ulteriore passo in termini di “semplificazione” delle procedure ad evidenza pubblica, nella prospettiva di una sempre più auspicabile modernizzazione del paese.