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Campionatura prodotta in gara: quando può determinare l’esclusione del concorrente
Cons. Stato, Sez. VI°, 2/2/2023, n. 1145
Può ritenersi principio generale quello secondo cui la campionatura richiesta in gara NON sia un elemento costitutivo dell’offerta ma solamente dimostrativo, essendo quindi destinata a comprovarne l’effettiva conformità rispetto alle specifiche della lex specialis.
Non costituendone quindi una componente essenziale ed intrinseca, la campionatura risulta comunque strettamente connessa all’offerta tecnica e funzionale alla sua migliore valutazione qualitativa.
Occorre tuttavia stare attenti, in quanto è possibile che la lex specialis non si limiti a chiedere detta produzione come “meramente accessoria o integrativa” dell’offerta cartacea, ma che al contrario risulti decisiva per la valutazione di conformità dell’offerta tecnica.
In una procedura indetta dall’Azienda di Servizi Municipalizzati di Merano si chiedeva la fornitura di “corpi illuminanti a palo a ridotto impatto ambientale”, da aggiudicarsi previa verifica della rispondenza tecnica dei prodotti al Capitolato Speciale.
Una ditta faceva presente le difficoltà nel reperimento di uno specifico vetro di sicurezza previsto dal Capitolato tecnico, garantendo comunque sulla futura conformità della propria fornitura, ma veniva esclusa per non aver depositato la campionatura.
Tale decisione veniva contestava sul presupposto che si sarebbe illegittimamente attribuita prevalenza alla campionatura rispetto al contenuto della scheda tecnica.
Il Consiglio di Stato conferma tuttavia tale prospettazione, facendo leva sulla circostanza che le prescrizioni della lex specialis risultavano chiare nell’assegnare ai campioni una funzione prevalente e non alternativa al contenuto della scheda tecnica.
Tale aspetto poteva desumersi dall’ampio spazio dedicato dal Disciplinare alla funzione della campionatura, nella parte in cui era stata predisposta un’apposita scheda contenente tutte le specifiche tecniche dei campioni, da verificarsi prima dell’apertura delle offerte economiche.
In altri termini, emergeva senza dubbio la volontà dell’amministrazione di dare particolare rilievo alla presentazione dei campioni ai fini della valutazione delle offerte, anzi finendo per ritenere le schede tecniche un “mero ausilio aggiuntivo” e quindi da utilizzarsi in caso in cui le caratteristiche tecniche non fossero direttamente evincibili dalla campionatura.
In conclusione, quindi, nel caso in cui la campionatura venga ritenuta dalla lex specialis un elemento essenziale ai fini dell’accertamento qualitativo della proposta di gara, il contenuto della scheda tecnica non potrà essere utilizzato per sopperire alle carenze tecniche del campione predisposto dal concorrente.