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Brexit: le nuove regole per commercializzare prodotti marcati CE in UK dopo il 1 gennaio 2021

21/12/2020

Quali sono le nuove regole per commercializzare i prodotti marcati CE nel Regno Unito dal 1 gennaio 2021? Vediamo in generale il nuovo quadro a cui dovranno attenersi gli operatori economici europei dopo la Brexit.

Preme da subito precisare che in alcuni casi (esempio i dispositivi medici) sono state introdotte regole ad hoc: si suggerisce quindi di controllare con attenzione il sito Placing manufactured goods on the market in Great Britain from 1 January 2021.

A quali prodotti si applicano le nuove regole?

Le nuove regole riguarderanno soltanto i prodotti di nuova immissione sul mercato. Infatti:

  • per tutti i prodotti già immessi in commercio prima del 1 gennaio 2021 sul mercato UE o UK, non vi sarà alcun nuovo obbligo o adempimento da prendere in considerazione: i prodotti potranno continuare a circolare liberamente;
  • per tutti i prodotti che verranno immessi in commercio dopo il 1 gennaio 2021 sul mercato UE o UK, si dovranno invece rispettarsi le nuove regole.

Cosa si intende per “immissione in commercio”?

Per un’interpretazione di carattere generale della nozione di “immissione in commercio” si può fare riferimento alla Guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2016.

Secondo la Guida un prodotto può dirsi immesso in commercio quando vi è stato un accordo scritto o orale (o un’offerta di accordo) per il trasferimento della proprietà e/o il possesso o altri diritti su tale prodotto.

Al fine della determinazione dell’effettiva immissione in commercio, dunque, non rileva la consegna materiale del prodotto da parte  all’acquirente, ma il momento dell’acquisizione della disponibilità giuridica in capo all’acquirente.

L’avvenuta immissione in commercio dovrà essere provata con documenti da cui sia evidente l’avvenuto accordo, come ad esempio:

  • documenti relativi alla spedizione di tali beni per la distribuzione;
  • fatture;
  • contratti di vendita di beni già fabbricati e che rispettano i requisiti legali richiesti dalla normativa.

Sarà l’operatore economico di volta in volta coinvolto (fabbricante, importatore o distributore) a dover fornire la prova dell’avvenuta immissione in commercio.

Segue uno schema che intende chiarire questo processo (clicca per ingrandire).


Quali sono le nuove regole?

Dopo la Brexit, e quindi dal 1 gennaio 2021, verrà introdotta in UK la nuova marcatura UKCA.

Tale marcatura si applicherà ai prodotti che verranno immessi in commercio nel Regno Unito a partire da tale data. Per questi prodotti, dunque, la marcatura UKCA sostituirà la marcatura CE attualmente in vigore.

Il Regno Unito continuerà comunque ad accettare la marcatura  CE fino al 1 gennaio 2022. Dopo tale data sarà obbligatoria la marcatura UKCA.

Dal 1 gennaio 2021, dunque, un fabbricante con sede in UE potrà scegliere di immettere il proprio prodotto in commercio nel Regno Unito con una delle seguenti modalità:

1. Continuare ad immettere in commercio il proprio prodotto con il marchio CE, fino al 1 gennaio 2022

In questo caso, non sarà necessario apportare nessuna modifica.

Ciò sarà possibile però soltanto in uno dei seguenti casi:

  • il prodotto in questione viene immesso in commercio con la sola dichiarazione di conformità redatta dal fabbricante;
  • quando invece sia necessario un certificato CE per l’immissione in commercio, tale certificato sia stato emesso da un Organismo Notificato con sede in UE.

Dopo il 1 gennaio 2022 sarà obbligatoria l’apposizione del marchio UKCA. 

Vi è tuttavia un’importante eccezione: se la normativa europea sulla base della quale il prodotto è marcato viene modificata dopo il primo gennaio 2021, il prodotto non potrà più essere immesso sul mercato in UK con il marchio CE, anche se tali modifiche intervengono prima del 1 gennaio 2022.

In pratica, si prenda il caso in cui dopo il 1 gennaio 2021 l’Unione europea decida di modificare il Regolamento 2016/425 in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI). In questo caso, un fabbricante con sede in UE non potrà immettere in commercio in UK DPI realizzati seguendo il “nuovo” Regolamento 2016/425. Tuttavia, sarà ancora possibile commercializzare in UK DPI realizzati sulla base del “vecchio” Regolamento 2016/425.

2. Immettere in commercio il proprio prodotto già con il marchio UKCA

Il fabbricante UE può poi decidere di immettere il prodotto in commercio in UK con il marchio UKCA: in questo caso, dovrà seguire la procedura di conformità prevista dalla normativa inglese.

Ad oggi, i requisiti essenziali da rispettare per la normativa inglese sono (per lo più) uguali a quelli previsti per la normativa europea.

Eventuali certificazioni CE dovranno essere richieste ed emesse da Organismi Notificati con sede in UK (The UK Market Conformity Assessment Bodies (UKMCAB) database).

Dunque, se per un determinato prodotto il fabbricante è già in possesso di un certificato CE emesso da un Organismo Notificato con sede nell’UE, dovrà trasferirlo ad uno con sede in UK.

Tuttavia, può accadere che un fabbricante sia in possesso di un certificato CE emesso da un Organismo Notificato con sede in UK e non lo trasferisca ad uno con sede in UE entro il 31 dicembre 2020: in questo caso, tali prodotti dovranno obbligatoriamente essere marcati UKCA, seguendo la normativa inglese. Il relativo certificato sarà emesso da un Organismo Notificato inglese.

Anche per  tale regola esiste tuttavia un’importante eccezione: i prodotti già in stock con certificato CE rilasciato da un ON con sede in UK potranno continuare ad essere immessi in commercio con il marchio CE anche dopo il 1 gennaio 2021 (dunque se sono già stati interamente realizzati e sono pronti per l’immissione in commercio).

I prodotti a marchio UKCA non potranno invece essere commercializzati in UE.

3. Immettere in commercio il proprio prodotto con la doppia marcatura CE e UKCA

È infine possibile apporre entrambi i marchi (CE e UKCA) sul prodotto.

In questo caso, dovranno essere rispettate entrambe le normative:

  • se il prodotto può essere immesso in commercio con la sola dichiarazione di conformità, questa potrà essere redatta facendo riferimento contemporaneamente ad entrambe le normative;
  • se invece per la valutazione di conformità del prodotto è necessario l’intervento di un Organismo notificato, la relativa certificazione dovrà essere emessa da ON diversi (rispettivamente con base in UK o UE).
Ciò sarà possibile a condizione che i due marchi non si sovrappongano o uno non impedisca la visibilità dell’altro.




In qualità di Fabbricante

1. Controlla se al tuo prodotto si applica la normativa generale oppure una normativa speciale;
2. Controlla se è necessario cambiare ON (passando da uno con sede in UK a uno con sede in UE);
3. Controlla la quantità di prodotti in giacenza e conserva accuratamente la documentazione a riprova dell’avvenuta immissione in commercio;
4. Controlla se è necessario nominare una UK Responsible Person.