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Autorizzazioni sanitarie: il nuovo Regolamento della Regione Lazio volto a semplificare la materia

27/11/2019

Reg. Regione Lazio, 6/11/2019, n. 20

Il Regolamento n. 20 del 6 novembre 2019, in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ha portato diverse innovazioni alla precedente disciplina.

Già da una prima lettura del provvedimento emerge, chiaramente, l’intento di semplificazione che ha guidato gli addetti ai lavori durante la stesura del testo.

Al riguardo, particolarmente rilevante è l’art. 4 del Regolamento, che stabilisce come per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle strutture ambulatoriale i soggetti pubblici e privati siano tenuti a inoltrare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) al Comune di ubicazione della struttura interessata. L’autorizzazione alla realizzazione si intende così rilasciata a seguito del solo riconoscimento della sussistenza del titolo abilitativo della SCIA o, diversamente, stante la mera presentazione della CILA.

Ottenere, dunque, l’autorizzazione alla realizzazione non prevedendo il parere di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza regionale, ciò con riferimento alle sole strutture ambulatoriali, semplifica di gran lungo l’intero iter autorizzativo.

Una ulteriore modifica alla disciplina previgente “tocca” il procedimento di voltura dell’autorizzazione sanitaria.

Prima del nuovo Regolamento, il procedimento di voltura era caratterizzato da un iter complesso e, di fatto, analogo al rilascio dell’autorizzazione sanitaria. Oggi, l’iter è stato radicalmente semplificato: non è più previsto il parere dell’Azienda USL territorialmente competente in relazione alla verifica della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi. [1]

La suddetta modifica è una delle innovazioni più aspettate. Dal momento che la voltura non implica un cambiamento nei requisiti sopra menzionati e riguarda “semplicemente” un soggetto che subentra nella gestione di una struttura già autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria, si riteneva poco giustificata una verifica in capo all’Ente Sanitario in merito a degli elementi non oggetto di cambiamento e già approvati in sede di autorizzazione iniziale.

Inoltre, si noti come sebbene i 45 giorni previsti dalla l.r. n. 4/2003 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio­sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) per la conclusione dell’iter di voltura, il precedente Regolamento regionale n. 2/2007 concedeva 60 giorevernoni alla Direzione regionale competente per rilasciare la voltura dell’autorizzazione previo, per l’appunto, ottenimento del parere favorevole dell’Ausl.

Odiernamente, invece, in una ottica di semplificazione (concreta) l’art. 14 del Regolamento n. 20 del 6 novembre 2019, in conformità alla legge regionale, ripristina il termine espressamente a 45 giorni.

Prima di concludere, non si può prescindere dal menzionare una disposizione del tutto nuova rispetto al contenuto che fino a oggi ha regolato la materia, ovvero il coinvolgimento, sebbene esclusivamente in una fase finale e di mero avviso, dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri territorialmente competenti nell’iter del rilascio all’autorizzazione all’esercizio.

Infatti, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, il provvedimento di autorizzazione è comunicato tempestivamente al soggetto istante, al comune di ubicazione della struttura, all’Ausl e all’Ordine dei Medici.

Al proposito, si è certi che quest’ultima disposizione offrirà spunti di riflessione in merito soprattutto alle concrete attività che, a seguito della comunicazione autorizzativa, l’Ordine dei medici sarà legittimato a svolgere.



[1] Art. 13, comma 3, Regolamento regionale n.2/2007 (oggi sostituito dal Regolamento regionale n. 20/2019)

Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, la direzione regionale competente provvede alla voltura dell’autorizzazione all’esercizio, previa verifica della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi da effettuarsi a cura dell’azienda USL territorialmente competente.”