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AUTORIZZAZIONI SANITARIE, ACCREDITAMENTI E GARE: un connubio possibile?

01/02/2017
Andrea Stefanelli
Edoardo Di Gioia

Cons. Stato, III°, 16/1/2017, n. 111

L’associazione Centri di riabilitazione privati dell’Abruzzo impugnava la procedura di gara indetta dalla Regione per la conclusione di un accordo-quadro per il servizio di assistenza domiciliare integrata.

Lamentava la ricorrente che tra i servizi dedotti in gara vi erano prestazioni già erogate da Centri di riabilitazione accreditati dalla medesima regione e che pertanto tali servizi non potevano essere oggetto d’affidamento “al di fuori dei soggetti già accreditati”.

L’esercizio d’attività sanitarie per conto del S.S.N. è infatti subordinato al rilascio delle autorizzazioni nonché al riconoscimento in capo al privato dell’accreditamento e del successivo accordo contrattuale sulla base della pianificazione territoriale della regione competente ai sensi dell’artt. 8 ss. D.Lgs.n. 502/1992; rapporti, quelli tra i privati accreditati e gli Enti del SSN, di natura concessoria per i quali, tuttavia, la normativa non contempla l’espletamento di gara per la copertura dei servizi sanitari.

Di qui le doglianze dell’Associazione di categoria abruzzese (ARCeR) nei confronti della Regione per la gara contestata.

Il TAR Abruzzo respingeva il ricorso, per cui A.R.Ce.R. ricorreva in appello, ma neppure il Consiglio di Stato accoglieva le tesi dell’appellante ritenendo che, nel caso in questione, la legittimità della gara indetta dalla Regione fosse dovuta al fatto che i servizi messi in gara erano di natura “integrata”, ricomprendendo quindi altre prestazioni oltre a quelle riabilitative (di competenza delle strutture accreditate).

La pronuncia in commento risulta di notevole interesse in quanto affronta una questione nuova e certamente molto delicata; l’entrata in vigore del nuovo Codice-appalti, che ha significativamente allargato il novero dei servizi che d’ora innanzi devono essere appaltati (si pensi, solo a titolo d’esempio, ai servizi legali), porta dunque a dover necessariamente riconsiderare l’intero impianto con cui finora sono stati affidate certe tipologie di prestazioni sanitarie attraverso il sistema delle autorizzazioni e degli accreditamenti.

Se, infatti, per rimanere all’esempio dei servizi legali, alle gare per l’affidamento dei medesimi possono partecipare solo i soggetti iscritti all’albo degli avvocati (e quindi dotati di “autorizzazione”), non si comprende per quale ragione non sia ora possibile – anche all’interno di una programmazione regionale – esperire una gara per “accreditare” i laboratori a cui affidare le prestazioni sanitarie, procedura peraltro aperta solo a coloro che risultano dotati d’apposita autorizzazione.

In definitiva pare intravedersi la necessità di fondare l’accesso ad un determinato mercato (quello delle strutture sanitarie accreditate), su presupposti che attengano esclusivamente alla qualità del servizio, di talché si possa poi procedere all’attribuzione delle risorse pubbliche sulla base di regole che, pur involgendo le prerogative del S.S.N., siano rispettose dei principi di concorsualità e concorrenza già vigenti nel sistema degli appalti e concessioni pubbliche portato di un principio comunitario di concorrenza, che proprio in sentenze come quella in commento pare già rivelare le corde più avanzate dei giudici.

Si è solo all’inizio, dunque, di un cammino che comunque si ritiene porterà all’apertura alla concorrenza anche di questi mercati.