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AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO: la chirurgia plastica e diversa dalla chirurgia estetica
CdS, sent. 14 marzo 2014 n. 1281/14
Il Consiglio di Stato è intervenuto per chiarire che l’autorizzazione sanitaria per la chirurgia generale non può valere anche per effettuare prestazioni di chirurgia plastica.
La questione riguarda la Regione Calabria, ma per comprendere la posizione del Consiglio è bene inquadrare la questione.
Come noto, infatti, la disciplina delle autorizzazioni sanitarie trova i suoi principi generali negli art. 8-ter del D.Lgs 502/’92 (come modificato dal c.d. decreto Bindi).
In attuazione poi di tale norma – ed in forza della c.d. regionalizzazione sanitaria del Titolo V della Costituzione – le singole regioni hanno provveduto ad emanare specifiche discipline regionali.
E qui cominciano le differenze (procedurali e/o sostanziali) e la necessità di controllare con esattezza la disciplina della regione nella quale si opera.
E’ il caso dell’erogazione di prestazioni di chirurgia estetica.
In buona parte delle Regioni infatti l’autorizzazione per la chirurgia generale ricomprende nel proprio ambito tutte le erogazioni di prestazioni chirurgiche, con la conseguenza che la titolarità di un’autorizzazione per chirurgia generale consente anche l’erogazione di chirurgia plastica.
La Regione Calabria ha invece effettuato una scelta diversa.
Considerata infatti la rilevanza assunta nel tempo dal settore e considerata anche la presenza nel mercato di imprese non sufficientemente affidabili per la salute pubblica, la Calabria nel disciplinare l’esercizio dell’attività sanitaria, con la legge regionale n. 24/2008, recante «Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private», ha dettato disposizioni generali per le autorizzazioni delle diverse attività sanitarie (comprese le diverse specializzazioni dell’Area chirurgica), prevedendo peraltro l’assoggettamento ad autorizzazione anche per le attività dei centri estetici dove si praticano attività sanitarie (art. 3, comma 2, lettera p).
Nel successivo Regolamento n. 13/2009, applicativo della legge regionale n. 24/2008, la Regione Calabria dettando i requisiti minimi organizzativi ha deciso di introdurre specifici requisiti per i soggetti che intendono esercitare l’attività di chirurgia plastica.
In sostanza è vero che la Chirurgia plastica è clinicamente branca della più generale Area chirurgica, è vero che le prestazioni possono essere svolte da medici chirurghi senza specializzazione, ma ciò non toglie che la regione puà decidere, a tutela del paziente, di introdurre requisiti specifici per particolari aree.
Di conseguenza la casa di cura calabrese, seppur titolare di un’autorizzazione alla Chirurgia Generale, per esercitare la Chirurgia Plastica deve dotarsi di autorizzazione ad hoc.