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L’approccio europeo alle sfide dell’era digitale: la Commissione presenta il Digital Services Act ed il Digital Markets Act
Commissione Europea, Digital Markets Act, 15/12/2020
Nell'ambito della strategia digitale europea, Shaping Europe's Digital Future, la Commissione europea ha presentato ieri 15 dicembre due iniziative di legge: il Digital Services Act e il Digital Markets Act.
ll DSA e il DMA hanno due obiettivi principali:
- creare uno spazio digitale più sicuro in cui i diritti fondamentali di tutti gli utenti dei servizi digitali siano protetti
- stabilire condizioni di parità per gli operatori per promuovere l'innovazione, la crescita e la competitività, sia nel mercato unico europeo che a livello globale.
Gli intermediari online, in particolare le grandi piattaforme, hanno creato vantaggi significativi per i consumatori e per l'innovazione, agevolando gli scambi transfrontalieri all'interno e all'esterno dell'Unione e aprendo nuove prospettive a un'ampia gamma di aziende e di operatori commerciali europei ma contemporaneamente possono contribuire a diffondere contributi illegali o facilitare la vendita di servizi o prodotti illegali. Alcuni grandi operatori sono diventati spazi quasi pubblici per la condivisione di informazioni e per il commercio online e hanno assunto una natura sistemica, il che comporta rischi particolari per i diritti degli utenti, i flussi di informazioni e la partecipazione del pubblico.
Digital Services Act
Il Digital services act (DSA) prevede regole per i servizi di intermediazione on line che milioni di europei utilizzano ogni giorno; tutti gli intermediari online che offrono i loro servizi nel mercato unico, siano essi stabiliti nell'UE o al di fuori di essa, dovranno rispettare le nuove regole. Le micro e piccole imprese avranno obblighi proporzionati alla loro capacità e alle loro dimensioni, garantendo però al tempo stesso la loro responsabilità.
Il DSA intende migliorare in modo significativo i meccanismi per la rimozione dei contenuti illegali e per la protezione efficace dei diritti fondamentali degli utenti online, compresa la libertà di parola. Inoltre, crea un più forte controllo pubblico sulle piattaforme online, in particolare per le piattaforme che raggiungono più del 10% della popolazione dell'UE.
Ciò significa concretamente:
- misure per contrastare la vendita e la diffusione di beni, servizi e contenuti illegali online, come un meccanismo che consenta agli utenti di segnalare tali contenuti e algoritmi di rimozione di contenuti illeciti che pongono il problema della “effettiva” conoscenza da parte della piattaforma, obbligandola alla rimozione del contenuto con conseguente responsabilità in caso di inerzia
- nuovi obblighi sulla tracciabilità degli utenti commerciali nei mercati online, per aiutare a identificare i venditori di merci illegali
- salvaguardie efficaci per gli utenti, compresa la possibilità di contestare le decisioni di moderazione dei contenuti delle piattaforme
- misure di trasparenza per le piattaforme online compresi gli algoritmi utilizzati per indirizzare le comunicazioni commerciali
- obblighi per le piattaforme molto grandi di prevenire l'uso improprio dei loro sistemi attraverso azioni basate sul rischio e audit indipendenti dei loro sistemi di gestione del rischio
- accesso per i ricercatori ai dati chiave delle più grandi piattaforme, per capire come evolvono i rischi online
- struttura di supervisione per affrontare la complessità dello spazio online.
Digital Markets Act
Al DSA si affianca il Digital Markets Act, con l’intento di arginare le conseguenze negative derivanti da determinati comportamenti delle piattaforme che hanno assunto il ruolo di controllori dell'accesso al mercato digitale, i cosiddetti gatekeeper.
Il DMA stabilisce una serie di criteri oggettivi definiti in modo restrittivo per qualificare una grande piattaforma online come "gatekeeper"; in particolare sarà rilevante se un’impresa
- ha una forte posizione economica, un impatto significativo sul mercato interno ed è attiva in diversi Paesi dell'UE
- ha una forte posizione di intermediazione, ovvero che collega una grande base di utenti a un gran numero di imprese
- ha (o sta per avere) una posizione radicata e duratura nel mercato, il che significa che è stabile nel tempo.
Le nuove regole stabiliranno gli obblighi per i gatekeeper, i "fare" e i "non fare" che devono rispettare nelle loro operazioni quotidiane.
Tra i “fare” le piattaforme dovranno
- consentire a terzi di interagire con i servizi del gatekeeper in determinate situazioni specifiche
- consentire agli utenti aziendali di accedere ai dati che generano nell'uso della piattaforma del gatekeeper
- fornire alle aziende pubblicitarie sulla loro piattaforma gli strumenti e le informazioni necessarie affinché gli inserzionisti e gli editori possano effettuare la propria verifica indipendente dei loro annunci ospitati dal gatekeeper
- consentire agli utenti commerciali di promuovere la loro offerta e concludere contratti con i loro clienti al di fuori della piattaforma del gatekeeper.
Sarà invece vietato
- trattare i servizi e i prodotti offerti dal gatekeeper stesso più favorevolmente rispetto a servizi o prodotti simili offerti da terzi sulla piattaforma del gatekeeper
- impedire ai consumatori di collegarsi con le imprese ospitate al di fuori delle piattaforme dei gatekeeper
- impedire agli utenti di disinstallare qualsiasi software o applicazione preinstallata, se lo desiderano.
Per garantire che le nuove regole del DMA stiano al passo con il rapido ritmo dei mercati digitali, la Commissione effettuerà indagini di mercato; in caso di non conformità sono previste multe
- fino al 10% del fatturato annuo totale mondiale dell'azienda,
- fino al 5% del fatturato medio giornaliero
- ulteriori misure correttive in caso di violazioni sistematiche degli obblighi DMA da parte dei gatekeeper. Tali misure possono comprendere rimedi comportamentali e strutturali, ad esempio la cessione di (parti di) un'attività.
Entrambe le proposte dovranno ora essere discusse dal Parlamento e tra gli Stati membri ma una volta approvate daranno vita a Regolamenti ovvero ad un quadro normativo direttamente ed uniformemente applicabile in tutto il territorio dell’Unione.