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Stazione appaltante e ritardi nei pagamenti: può la magistratura contabile fungere da deterrente?
Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg. Lazio, n. 69/2017
Il fenomeno degli insoluti della pubblica amministrazione nei confronti dei soggetti privati assume talvolta connotati patologici in spregio ad uno dei principi cardine afferenti il rapporto “privato” – “pubblica amministrazione”: ovvero il corretto e tempestivo pagamento delle obbligazioni pecuniarie da parte della Stazione Appaltante.
Tale “puntualità” viene infatti spesse volte disattesa a fronte, invece, della regolare e tempestiva esecuzione contrattuale da parte della impresa aggiudicataria. Il contratto che si instaura tra appaltatore (da un lato) e committente pubblico (dall’altro) in fase esecutiva, è difatti un rapporto in tutto e per tutto regolato dalle norme civilistiche del nostro ordinamento. Il ritardo dei pagamenti pertanto oltre a configurare un vero e proprio inadempimento contrattuale, comporta la conseguenza di un aggravio dei costi a carico della P.A. in ragione degli interessi che si vanno ad assommare – con il passare del tempo – alla sorte capitale rimasta impagata.
A questo punto non solo la società creditrice ha tutto il diritto di ricorrere al Giudice (ordinario) per il legittimo riconoscimento degli importi dovuti, ma dovrà altresì richiedere espressamente la condanna al pagamento di interessi e della eventuale rivalutazione. Prevede infatti il codice civile che a fronte di un inadempimento del debitore accanto alla liquidazione giudiziale del danno vi sia il riconoscimento degli interessi dovuti, generalmente dal “giorno della mora”, ovvero dalla scadenza del debito.
La previsione codicistica è stata poi fattivamente superata dalla normativa di origine comunitaria (Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) la quale ha previsto l’introduzione della “mora automatica” per i debiti pecuniari alla scadenza del termine della prestazione. L’appaltatrice, pertanto, avrà diritto a tale maggiorazione (peraltro ad un tasso rilevante secondo la previsione Comunitaria) senza necessità di preventiva diffida.
Fatta questa premessa si vuole porre l’attenzione su una recente Sentenza della Corte dei Conti della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio la quale si è trovata ad affrontare il problema del ritardo nei pagamenti da parte di una Pubblica Amministrazione alla società appaltatrice.
Nel caso specifico la società aggiudicataria aveva regolarmente eseguito i lavori oggetto di appalto ma a fronte della emissione delle fatture i pagamenti erano avvenuti in ritardo e/o parzialmente.
Per il solo fatto del “ritardo” la società appaltatrice pretendeva (correttamente) anche il pagamento degli interessi in quanto palesemente configuratosi l’inadempimento della Pubblica Amministrazione. Ma la questione ha avuto anche un altro risvolto di tipo contabile poiché la questione portata all’attenzione della Corte dei Conti ha comportato l’individuazione di un “danno erariale” in capo al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per avere egli ritardato il pagamento con ciò facendo aumentare il debito dell’Ente stesso. Pertanto all’esito della vicenda, non solo l’Ente ha dovuto corrispondere integralmente il dovuto alla società (compresi gli interessi) ma il responsabile individuato è stato altresì condannato personalmente a corrispondere l’ingente importo di € 64.288,97 così risarcendo l’Ente del maggior danno subito.
Non è da sottovalutare, dunque, proprio in ragione delle responsabilità anche personali dei funzionari e/o responsabili apicali pubblici, il legittimo coinvolgimento della magistratura contabile ove vi fossero immotivati e dannosi ritardi nei pagamenti. Certamente tale coinvolgimento, da valutare caso per caso, oltre a proteggere la cosa pubblica potrebbe rivelarsi un prezioso deterrente a comportamenti volutamente dilatori così accorciando i tempi di pagamento in favore dell’appaltatore (creditore).