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Principio equivalenza: vale la sostanziale rispondenza delle prestazioni a quella formale delle specifiche tecniche

14/11/2019
Cons.St., III, 31/10/2019 n. 7450

L’equivalenza è uno dei principi fondamentali nelle gare d’appalto, in quanto consente la partecipazione anche ad offerte che non corrispondono perfettamente alle richieste della Stazione appaltante; tuttavia, dietro tale principio s’annida sempre il rischio che possano venir accettate offerte disomogenee fra loro e, quindi, “incomparabili” ma, soprattutto, che venga in tal modo violata la par condicio fra i concorrenti.

Al lungo elenco di pronunce sul principio d’equivalenza occorre oggi annotare anche quella del Consiglio di Stato 31/10/2019, n. 7450, che affronta la questione relativa alla mancata esclusione di una concorrente (poi risultata aggiudicataria) che aveva offerto un sistema diagnostico per indagini di emocoagulazione, la cui strumentazione di supporto anziché adottare un “metodo meccanico di rilevazione del coagulo” (come espressamente richiesto in lex specialis quale caratteristica indispensabile), adottava invece un “metodo ottico”.         

Il TAR periferico, avanti a cui era stata inizialmente portata la questione, aveva disposto una Verificazione, che aveva confermato la conformità dell’offerta dell’aggiudicataria alle prescrizioni di gara; la sentenza di 1° grado veniva quindi impugnata ed il Consiglio di Stato, in corso di causa, disponeva una 2° Verificazione, a dimostrazione di come dette questioni siano di particolare complessità tecnico-giuridica per il giudice amministrativo.

Entrambi i Verificatori tuttavia, partendo dall’assunto secondo cui “i due coagulometri sono comunemente utilizzati nella pratica clinica [e che] le prestazioni offerte [.] sono entrambe affidabili”, giungevano alla medesima conclusione ovvero l'assoluta equivalenza dei risultati offerti dalle due metodiche.

Proprio partendo da questo dato sostanziale il Consiglio di Stato, applicando il principio d’equivalenza, giunge alla determinazione circa l’assoluta ammissibilità della strumentazione offerta dall’aggiudicataria che, sebbene difforme dalle specifiche tecniche richieste in gara, in ogni caso consente di giungere ai medesimi risultati richiesti dalla P.A. appaltante.

Il passaggio fondamentale della pronuncia risiede tuttavia nel fatto detta equivalenza non dev’essere ricercata come meramente “formale”, ma deve sostanziarsi “nella misura in cui esse [le specifiche tecniche] vengono in pratica comunque soddisfatte”.

In altri termini il principio d’equivalenza presuppone la corrispondenza delle prestazioni (e non delle specifiche tecniche) delle diverse soluzioni offerte ed il riscontro di detta equivalenza dev’essere agganciata ad un “criterio di conformità sostanziale” e non ad uno sterile raffronto formale fra le prescrizioni di gara e le schede tecniche delle offerte presentate come “equivalenti”.

Per tutte queste ragioni, dunque, quando un offerente decide di concorrere ad una gara con un’offerta a suo dire equivalente, al di là della mera dichiarazione rilasciata in sede di gara (oggi peraltro non più obbligatoria), è bene che si premunisca di una perizia tecnica in grado d’attestare l’effettiva equivalenza delle prestazioni offerte a quelle richieste in gara; solo così è (ragionevolmente) certo di poter concorrere - ed eventualmente vincere - la procedura di gara.