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Anche nell’attività di recupero crediti è obbligatorio rispettare la privacy dell’interessato ovvero del debitore

28/01/2020

Cass. Civ., I, 19/12/2019, n. 34113
Privacy e recupero crediti – Le regole per il corretto trattamento dei dati personali


L’occasione per ricordare quali principi del trattamento dei dati personali debbano essere rispettati nell’attività di recupero dei crediti ci viene data da una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 34113 del 19/12/2019.

Tra i vari motivi di impugnazione della sentenza di appello il ricorrente lamentava la violazione del D.Lgs. 196/2003, avendo l’Istituto di credito fornito a soggetti privati acquirenti di debiti dati sensibili in ordine alla persona del debitore, alla sua situazione debitoria e all’abitazione dello stesso.

La Corte di Cassazione ritiene che la Banca non sia incorsa nella violazione dei principi  a tutela della privacy per il semplice fatto di avere fornito ai possibili acquirenti del credito informazioni concernenti il debitore funzionali alla cessione stessa del credito, quali la situazione debitoria o l’ubicazione dell’immobile vincolato alla garanzia del credito; la Banca avrebbe dunque agito nei limiti del principio di necessità e di minimizzazione nell’uso dei dati personali e quindi in modo lecito.

Sull’argomento indicazioni più dettagliate sono state fornite nel 2016 dal Garante per la protezione dei dati con il Vademecum su Privacy e recupero crediti del 2016, le cui indicazioni sono da ritenersi ancora valide pur in vigenza del Reg. (UE) 679/2016 al fine di garantire che le attività di recupero crediti si svolgano nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e pertinenza.


Il Garante elenca inoltre alcune prassi volte soprattutto ad esercitare indebite pressioni, diffuse ma da ritenersi illecite e quindi vietate: