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ACCESSI: corretta definizione di “segreti tecnici o commerciali”

06/02/2015

TAR Brescia, I°, 7/1/2015, n. 2

Quante volte vi siete vista opposta, alla richiesta d'accesso ad una documentazione avversaria, la motivazione che trattasi di documenti contenenti “segreti tecnici e commerciali”, e quante (altrettante) volte avete diniegato, con la medesima argomentazione, l'accesso alla Vs. offerta tecnica ?

Ma la domanda corretta da porsi è: quali sono i “segreti tecnici o commerciali” che possono effettivamente motivare un corretto diniego d'accesso ?

Il TAR Brescia chiarisce il concetto, con una pronuncia che merita segnalazione.

Innanzitutto occorre precisare come il quadro normativo fornisca uguale tutela ad entrambe le posizioni contrapposte, sia la parte che richiede l'accesso, sia quella che lo rifiuta, ma mentre chi resiste è sempre in grado di spiegare per quale motivo considera alcuni dati come segreti “tecnici o commerciali”, diversamente invece chi richiede l'accesso può trovarsi in difficoltà nel motivare tale richiesta, in quanto (normalmente) non conosce i precisi dettagli delle offerte avversarie e, quindi, “può solo ipotizzare che la propria offerta sia la migliore e che sia stata ingiustamente penalizzata nel punteggio”.

Per questo, nella particolare materia degli appalti, il Legislatore ha fatto prevalere il diritto all'accesso rispetto a quello di tutela alla riservatezza, ma ciò solo (ed esclusivamente) in una particolare circostanza, ovvero in vista della difesa in giudizio dei propri interessi [.] è comunque consentito l'accesso” (art. 13, comma 5° D.Lgs.n. 163/2006).           

In tutti gli altri casi, per diniegare un accesso, occorre necessariamente connotare le informazioni - che non si vogliono rammostrare - come “segreti tecnici o commerciali”, il che tuttavia non significa che qualsiasi elemento d'originalità e differenziazione (fra un imprenditore e l'altro) possa giustificare il diniego, in quanto “è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione [.] e idee differenti da applicare alle esigenze della propria clientela”.

Il TAR Brescia (e questo è certamente il passaggio piu' interessante della pronuncia) chiarisce dunque come “La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico [.] in grado di differenziare il valore del servizio offerto, solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza”.   

Pertanto, non qualsiasi dato aziendale può essere secretato, ma solo quelle informazioni che effettivamente rappresentano quel quid pluris in grado di differenziare un operatore economico rispetto agli altri e, solo qualora sia dimostrata l'effettiva sussistenza di tale differenza, la P.A.  potrà allora legittimamente negare l'accesso, in tutti gli altri casi dovendo diversamente sempre consentirlo.