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ACCESSO AGLI ATTI ANCHE UNA SOCIETA PRIVATA DEVE CONSENTIRE L'ACCESSO SE E SUBCONCESSIONARIA ED ANCHE SE GLI ATTI SONO DI NATURA PRIVATISTICA

11/04/2013
Fabio Caruso

La recente pronuncia del Consiglio di Stato in commento contribuisce ancora una volta a chiarire e definire il campo dei soggetti “passivi” a cui e quindi applicabile la normativa sull'accesso ex art. 22 comma 1°, lett. e) della Legge n. 241 del 1990. Nel caso di specie il Consiglio di Stato interviene su un ricorso presentato dalla societa Aeroporti di Roma S.p.a., che aveva chiesto la riforma della sentenza del Tar Lazio, n. 4381/2012 in cui veniva accolta la domanda presentata da 5 societa, operatrici del settore dell'handling” per l'accesso agli atti di subconcessione ed ai contratti stipulati tra la stessa Aeroporti di Roma s.p.a. (societa gestrice dello scalo romano) ed Alitalia riguardanti la disciplina e le modalita di utilizzo del Terminal 1 dell'aeroporto Leonardo da Vinci nonche la gestione delle infrastrutture del sistema di smistamento dei bagagli in transito. La societa Aeroporti di Roma aveva negato detto accesso insistendo sulla propria natura di societa privata, a capitale interamente privato, nonché eccependo che 1) gli atti oggetto della richiesta d'accesso non erano espressione dell'esercizio di pubblici poteri, in quanto l'attivita di handling risulta disciplinata da contratti di natura privatistica tra le compagnie aeree e le ditte fornitrici; 2) non vi era alcun interesse all'ostensione dei predetti documenti da parte delle societa istanti, in quanto la subconcessione e un istituto di natura dichiaratamente privatistica (diverso dalla concessione e dall'appalto), rilasciata peraltro in base a criteri di logicita, economicita e ragioni di libero mercato, ma non concernente l'attivita di handling. Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha respinto tali argomentazioni sulla scorta di precedenti decisioni dell'Adunanza Plenaria (vds. NewsLetter Febbraio 2013) secondo cui “l'ambito di applicazione delle norme in materia di accesso involge non solo l'attivita puramente autoritativa, ma tutta l'attivita funzionale alla cura degli interessi pubblici, inclusi gli atti di diritto privato, posti in essere dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati, gestori di pubblici servizi”; cio posto, quindi, quello che rileva ai fini dell’ostensibilita dei documenti non e la natura pubblica o privata del soggetto acceduto, bensi l’oggetto dell’attivita di pubblico interesse identificata dal diritto nazionale e comunitario. Superato quindi l'argomento relativo alla legittimazione del soggetto passivo dell'istanza nonche quello riguardante la natura dei documenti a cui poter accedere, il Consiglio e passato ad esaminare la natura dell'interesse dei richiedenti collegato al documento di cui si richiedeva la visione ed, a tal proposito, la sentenza in commento chiarisce, nel passaggio certamente piu importante, chiarisce come il rapporto di strumentalita debba intendersi in senso ampio e che “la documentazione richiesta deve costituire un mezzo potenzialmente utile alla tutela (non necessariamente giudiziale) della situazione giuridicamente rilevante, non richiedendosi che essa sia idonea a costituire strumento di prova diretta della lesione dell'interesse tutelato”, prescindendo dunque dalla fondatezza della pretesa sostanziale sottostante. Pertanto l'obiezione che la documentazione richiesta non avrebbe ad oggetto attivita di handling poiché non rientrante nella disponibilita della Aeroporto di Roma s.p.a., (in quanto non figurano tra quelle trasferitele dalla concessione principale ed attinenti ai rapporti contrattuali tra i singoli vettori e i rispettivi handler) non e dunque risolutiva, atteso che la stessa societa riconosce di aver subconcesso ad Alitalia l'utilizzo di alcune aree aeroportuali e che la stessa Alitalia opera anche come handler in proprio e per altre compagnie aree; per tali ragioni, quindi, “non puo [.] negarsi la pertinenza della richiesta di accesso e l'interesse delle richiedenti a conoscere il contenuto degli atti, riguardanti la gestione delle aree aeroportuali, fruite da un soggetto che e anche un operatore dell'handling e dunque, per tale segmento di attivita, svolge lo stesso tipo di attivita economica delle appellate in regime di concorrenza, nel medesimo ambito aeroportuale”.

CONSIGLIO STATO, VI°, 28/3/2013, N. 1835