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Valutazione della condotta del medico fra Linee Guida e peculiarità del caso concreto: la voce della giurisprudenza

12/12/2018
Silvia Pari

Come spesso avviene in materia di responsabilità sanitaria, è la III° Sezione della Corte di Cassazione a fornire le più autorevoli interpretazioni della normativa vigente. Ed ecco che, infatti, con ordinanza n. 30998 del 30 Novembre 2018, è stata proprio la III Sezione, in persona del Dott. Rossetti, a entrare nel vivo di un tema estremamente dibattuto: il valore da riconoscersi alle linee guida nella valutazione della condotta del sanitario.

Il caso era quello di un paziente che, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico di asportazione della milza e riduzione di una frattura delle ossa del bacino, a seguito di un incidente stradale, andava incontro a una trombosi venosa profonda.

Il Giudice di primo grado aveva ritenuto di accogliere la domanda risarcitoria formulata dal paziente, affermando che i sanitari intervenuti avevano colposamente somministrato una dose insufficiente di eparina – contravvenendo, in tal modo, alle indicazioni contenute nelle più accreditate linee-guida nazionali – e così causando, con grado di probabilità prossimo alla certezza, la trombosi.

Il Giudice di secondo grado – avanti al quale la sentenza era stata impugnata dai sanitari soccombenti – decideva, invece, di riformulare la decisione del Tribunale, affermando che, non essendo possibile stabilire se la trombosi venosa profonda fosse stata causata da una insufficiente somministrazione di eparina oppure, più probabilmente, dal politrauma da sinistro stradale, non si poteva concludere per una condanna dei sanitari intervenuti.

La sentenza della Corte d’Appello veniva, infine, impugnata avanti alla Corte di Cassazione.

Fra i diversi motivi addotti dalla difesa del paziente vi era quello secondo il quale i sanitari all’epoca intervenuti non si erano attenuti alle linee-guida in materia di somministrazione di eparina e avevano, quindi, proceduto a una somministrazione insufficiente, cagionando, in tal modo, la trombosi.

Ed ecco che, a tale proposito, il Dott. Rossetti afferma un importantissimo principio: le linee guida, lungi dal dover essere interpretate come limite rigido e insuperabile, debbono, di converso, essere vissute come uno dei parametri di valutazione della condotta del medico, unitamente alla considerazione delle peculiarità del caso concreto.

In altre parole, nulla impedisce che una condotta, pur difforme dalle linee guida, possa essere giudicata diligente se, nel caso di specie, sussistevano peculiarità tali da imporre di non osservarle (esattamente come avvenuto nella vicenda di cui è causa ove – come rilevato dai Giudici di secondo grado – la necessità di ridurre la somministrazione di eparina era giustificata dalla necessità di prevenire l’altissimo rischio di emorragia).

Attenzione, dunque, all’utilizzo delle linee guida perché soltanto la valutazione di adeguatezza delle stesse al caso concreto può davvero dirsi circostanza esimente da responsabilità.