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Pubblicità al consumatore degli integratori probiotici: lo stallo della Commissione Europea

20/02/2020
Camilla Anderlini

In questi ultimi anni, la pubblicità commerciale degli integratori alimentari probiotici, a differenza degli altri tipi di integratori, ha subìto una forte limitazione nei contenuti per via della mancata autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Infatti, le numerose proposte delle aziende del settore sono state tutte rigettate, provocando una netta contrazione della partecipazione al libero mercato di tali società, nonché un trattamento discriminatorio rispetto alla concorrenza.

Al centro della questione si trovano le c.d. informazioni volontarie o claim: ovvero le indicazioni nutrizionali e sulla salute che esplicano le proprietà e gli effetti di un prodotto. Queste, per essere pubblicizzate, devono ricevere l’autorizzazione della Commissione Europea, a seguito del parere dell’EFSA (European Food Safety Authority), l’agenzia dell’Unione Europea specializzata nella sicurezza alimentare.

Perché un claim sia autorizzabile deve sottostare a quanto previsto dal Regolamento 1924/2006, specifico sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute degli integratori alimentari (come modificato dal Regolamento 1169/2011).

In particolare, il dettato dell’art. 7, comma 1, lett. b), Reg. 1169/2011, che proibisce l’attribuzione al prodotto di proprietà o effetti che non possiede, è la disposizione cardine alla base dello stallo in materia di pubblicità di integratori probiotici.

Nell’opinione dell’EFSA l’omessa approvazione di claim salutistici sarebbe legata alla mancata presentazione, da parte del richiedente, di studi scientifici validi a supporto dell’informazione volontaria che si intende diffondere. Questi studi sarebbero fondati, sempre secondo l’EFSA, su presupposti considerati impropri, tali da non giustificare in maniera chiara e trasparente la caratterizzazione del probiotico, l’effetto benefico e soprattutto il nesso causale tra l’assunzione e l’effetto che si intente pubblicizzare.

La posizione dell’Agenzia è dovuta, in parte, al fatto che raramente gli studi scientifici dei probiotici vengono testati su individui sani. Inoltre, tali integratori subiscono utilizzi diversificati: vengono somministrati sia a individui affetti da patologie che non, posizionandosi in una posizione al limite tra l’integratore e il medicinale.

Allo stesso tempo però, non vi sono criteri univoci stabiliti a livello europeo che permettano di determinare con certezza la presenza dei menzionati effetti e/o proprietà, e quindi di poter valutare in modo uniforme i materiali a sostegno di una data indicazione.

In questa situazione dai confini non definiti, l’EFSA propende quindi per delle valutazioni assolutamente stringenti quasi ritenendo gli integratori probiotici al pari di medicinali.

Il risultato è l’immobilità totale della possibilità di impostazione di intere strategie di marketing da parte delle aziende produttrici, in quanto di fatto possono solo indicare le informazioni obbligatorie per legge e nulla più.

Quanto è da concludersi è che sarebbe opportuno pensare a una definizione di criteri ad hoc nell’ambito dei prodotti probiotici in modo da chiarire il loro trattamento in materia di pubblicità e permettere, nel rispetto del principio di libera concorrenza delle aziende commerciali di settore, alle aziende di fare pubblicità al pari dei propri competitor.