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In caso di sospensione disciplinare del farmacista titolare la farmacia può rimanere aperta?

05/04/2023
Camilla Anderlini
Trib.Napoli, Sez. X, 16/02/2023, n. 1691

La sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione di farmacista, irrogata dall’Ordine professionale di appartenenza, ha delle implicazioni sulla gestione della farmacia?

In altre parole, se il farmacista titolare dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia viene sospeso, l’attività della farmacia può proseguire?

Sul punto, risponde in modo molto chiaro una recente sentenza del Tribunale di Napoli, Sez X, Sent. n. 1691/2023, che accoglie, come vedremo di seguito, l’indirizzo della giustizia amministrativa.

La vicenda oggetto della sentenza in esame riguarda un farmacista, titolare della farmacia, che veniva sanzionato dal proprio Ordine professionale con la sospensione dall’esercizio della professione, a seguito della applicazione della misura degli arresti domiciliari per presunta turbativa d’asta.

Per il periodo di vigenza della sanzione, il professionista nominava un farmacista sostituto, informando della nomina l’Unità sanitaria locale competente.

La farmacia, quindi, rimaneva aperta durante il periodo di sospensione del titolare e venivano spedite ricette in regime convenzionato, ossia a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Rientrato in attività, il professionista trasferiva la titolarità della farmacia ad una società, la quale si ritrovava creditrice del corrispettivo dei farmaci dispensati nel periodo suddetto e, conseguentemente, agiva per il recupero del credito.

Il Tribunale di Napoli, tuttavia, dichiarava inesigibile il credito in ragione del fatto che la vendita dei medicinali avveniva in un momento di impossibilità giuridica dell’esercizio dell’attività di farmacista che comportava la chiusura della farmacia. Chiusura considerata non evitabile nemmeno con la delega effettuata ad altro farmacista sostituto.

La decisione del Tribunale è stata basata, innanzitutto, sul principio sancito dall’art. 112 del Regio decreto 27/07/1934, n. 1265, “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”, in base al quale l’autorizzazione all’esercizio della farmacia è strettamente personale e, quindi, direttamente connessa alla persona del titolare che, se persona fisica, deve essere iscritto all’Albo (ex art. 7, comma 7, l. n. 362/1991, “Norme di riordino del settore farmaceutico”).

Il contenuto dell’art. 112, poi, trova un rinforzo nell’art. 11., l. n. 475/1968, “Norme concernenti il servizio farmaceutico”, il quale individua nel farmacista l’unico soggetto responsabile dell’esercizio della farmacia e della gestione dei beni patrimoniali.

Dalle norme citate emerge che l’esercizio della farmacia è direttamente collegato alla persona del professionista e al mantenimento dei requisiti di idoneità alla professione e, pertanto, l’attività della farmacia non è di sempre delegabile e può subire delle variazioni sulla base della possibilità del soggetto titolare di poter lui stesso esercitare quale farmacista.

Similarmente è previsto nel caso di impedimento del direttore sanitario di una struttura sanitaria ambulatoriale.

L’ambulatorio, infatti, non può rimanere aperto in assenza di un direttore sanitario e il medico eventualmente sospeso dal proprio Ordine deve trovare un sostituto.

La nomina del sostituto direttore sanitario, però, non incontra limiti normativi particolari, fatto salvo per il requisito dell’iscrizione all’Albo. Avvenuta la nomina del nuovo direttore, dunque, la struttura sanitaria può rimanere in esercizio regolarmente.

Nel settore farmaceutico, al contrario, il meccanismo della sostituzione assume vincoli particolari, in virtù della connessione tra autorizzazione e soggetto titolare.

L’art. 11, l. n. 475/1986 prevede che in specifiche ipotesi come l’infermità, le ferie, la gravidanza, il titolare della farmacia può farsi sostituire da altro collega farmacista idoneo, mantenendo così aperta l’attività.

Tuttavia, in ragione della personalità dell’autorizzazione all’esercizio, il ricorso alla sostituzione è da intendersi come una eccezione alla regola che consente di ovviare solamente a quegli impedimenti previsti dalla legge e di natura materiale, che quindi non riguardano i requisiti per l’esercizio della professione.

La casistica dell’art. 11, come confermato dal Tribunale di Napoli, dunque, non è suscettibile di interpretazione estensiva e fa riferimento a ipotesi in cui concretamente il farmacista non può gestire l’attività, ma rimane professionalmente idoneo.

Nel caso in esame, l’impossibilità del farmacista sospeso dall’Ordine era sì materiale (era agli arresti domiciliari), ma non rientrava nell’ambito del menzionato art. 11. Pertanto, non poteva essere eseguita una legittima sostituzione.

Allo stesso tempo, si trattava anche di una impossibilità giuridica che aveva privato il farmacista della possibilità di esercitare la professione e, pertanto, del presupposto normativo per la titolarità della farmacia (anche se momentaneamente).

Più esattamente, la sentenza, riprendendo dalla giurisprudenza amministrativa chiarisce che: “la sospensione dall’esercizio della professione di farmacista irrogata dal competente Ordine è idonea a comportare autonomamente la chiusura della farmacia, giacché il presupposto per la gestione della farmacia, ai sensi dell’art. 7, c. 1, l. n. 362/1991 è l’iscrizione all’albo dei farmacisti e la sospensione dall’esercizio della professione produce (seppure in via temporanea) gli stesi effetti della radiazione”.

In conclusione, dunque, con la sentenza in esame si stabilisce che il venir meno dell’iscrizione all’Albo del titolare della farmacia, anche se transitoria, determina necessariamente la chiusura dell’attività; chiusura che non può essere ovviata con la nomina di un sostituto. In tal senso, il legislatore pare dare tutela massima al principio di personalità dell’autorizzazione concessa al farmacista persona fisica, come disciplinato dall’art. 112 del R.D. n. 1265/1934, che decide di aprire un proprio esercizio.