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SILENZIO DELLA PA E DIRITTI SOGGETTIVI: UNA QUESTIONE DA GIUDICE ORDINARIO!

14/04/2013

Il risarcimento danni a seguito della violazione di un interesse legittimo è decisa dal Giudice Amministrativo; al contrario se si tratta della violazione di un diritto soggettivo si deve andare davanti al Giudice Ordinario. Questo il principio di diritto sancito (una volta di più si potrebbe dire) dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame.

IL FATTO La Provincia di Avellino con ricorso innanzi al TAR Campania, impugnava il silenzio serbato dal Comune di Santo Stefano del Sole sulla istanza diffida con la quale la stessa amministrazione provinciale aveva richiesto il versamento, previa liquidazione e corretta contabilizzazione, delle somme dovutele a titolo di Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell’Ambiente (T.E.F.A.). Tali somme risultavano illegittimamente trattenute dal comune ed erano da determinarsi all’interno di quanto riscosso dall’Ente Locale dai cittadini a titolo di TARSU. Il TAR riteneva inammissibile il ricorso in quanto fondato su una posizione di diritto soggettivo dell’ente provinciale, escluso, anche nel caso di silenzio della PA, dalla cognizione del giudice amministrativo. La Provincia di Salerno impugnava la sentenza innanzi al Consiglio di Stato, rilevando come in realtà era esercizio di un potere amministrativo comunale la determinazione dell’esatto importo che tale ente doveva alla provincia a titolo di TEFA, ergo la esclusione delle competenza del giudice ordinario cui è preclusa qualsiasi ingerenza nei pubblici poteri autoritativi.

LA DECISIONE Il Consiglio di Stato, tuttavia, nella sentenza in esame è di avviso contrario, rigettando il ricorso e confermando quanto già sostenuto dal TAR. Non v’è dubbio sul fatto che con il procedimento avverso l’inerzia della PA sia possibile ottenere dal Giudice Amministrativo anche una pronuncia che ponga sostanzialmente fine a tale situazione di inerzia eventualmente entrando anche nel merito della fondatezza dell’istanza del privato (o dell’Ente come nella fattispecie). Non v’è altresì dubbio pure sul fatto che l’azione avverso il silenzio rifiuto sia esperibile solo allorché l’inerzia amministrativa riguardi una istanza del privato vertente su una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. L’istanza diffida rivolta dall’Ente provinciale al Comune era in sostanza volta ad ottenere quanto già la legge determina come dovuto a titolo di TEFA, restando al Comune non l’esercizio di un potere discrezionale, ma il semplice calcolo aritmetico dell’esatto importo. Pertanto, il supremo collegio della giustizia amministrativa, ha stabilito come, anche nei casi di inerzia della PA, la giurisdizione sia devoluta al giudice ordinario laddove tale inerzia attenga ad un procedimento volto al soddisfacimento di una posizione di diritto soggettivo, quale era quella della Provincia di Avellino nel caso di specie, e non di un legittimo interesse del privato.

CONS. DI STATO SEZ. V SENT. 27/3/2013 N. 17