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Segreti commerciali: il termine per il recepimento della direttiva 2016/943 è alle porte!
Direttiva (UE) 2016/943, 8/6/2016
È ormai vicino il termine del 9 giugno previsto per il recepimento della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti. Tra i segreti commerciali cui si riferisce la Direttiva rientrano, a titolo esemplificativo, informazioni sui clienti e fornitori, piani aziendali, ricerche e strategie di mercato, processi industriali e tecnologie non brevettate: un prezioso asset aziendale tutelato da norme nazionali ad oggi troppo disomogenee.
La Direttiva si propone quindi di armonizzare le legislazioni degli Stati Membri a un duplice scopo:
- tutelare gli investimenti nell'acquisizione, sviluppo e nell'applicazione di know-how e informazioni commerciali;
- facilitare lo scambio delle stesse per incentivare la collaborazione tra imprese a livello comunitario.
Tali scopi vengono perseguiti rispettando il giusto equilibrio tra l’esigenza di tutelare efficacemente il detentore dei segreti commerciali e quella di evitare abusi ed eccessive limitazioni alla libertà di espressione e di informazione.
Ripercorriamo di seguito i punti fondamentali della Direttiva.
Oggetto e ambito di applicazione
Nella definizione di ‘segreto commerciale’ rientrano tutte le informazioni che soddisfano i seguenti requisiti:
c) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete.
Acquisizione, utilizzo e divulgazione dei segreti commerciali
L’acquisizione di un segreto commerciale:
- è lecita qualora avvenga per scoperta o creazione indipendente o attraverso l’osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni. La Direttiva ammette quindi il c.d. reverse engineering, la cui liceità in tali casi è però attualmente discussa;
- è illecita se compiuta senza il consenso del detentore con accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzate di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto, nonché con ogni altra condotta che possa considerarsi contraria alle leali pratiche commerciali.
L’utilizzo o la divulgazione del segreto commerciale si considerano illeciti se posti in essere da una persona che:
- era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato illecitamente ottenuto da un terzo.
Si considera altresì utilizzo illecito la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione o l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazioni quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente.
Fanno invece eccezione i casi in cui la presunta acquisizione, il presunto utilizzo o la presunta divulgazione del segreto commerciale siano avvenuti nell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione o per rivelare una condotta scorretta, un’irregolarità o un’attività illecita. Si dà così rilevanza al fenomeno del c.d. whistleblowing, ossia la divulgazione di informazioni al fine denunciare una situazione illegale o irregolare.
Misure, procedure e strumenti di tutela
La Direttiva prevede l’obbligo per gli Stati Membri di definire misure, procedure e strumenti di tutela leali ed equi, efficaci e dissuasivi e tali da non comportare scadenze irragionevoli e ritardi ingiustificati.È inoltre prevista la tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari, al fine di scongiurare il rischio che il legittimo detentore non chieda tutela giudiziale in caso di sottrazione illecita dei propri segreti commerciali per il timore di perdere la riservatezza degli stessi nel corso del processo.
Misure cautelari e misure adottate a seguito di sentenza
La Direttiva individua misure provvisorie o cautelari che possono essere adottate in caso di violazione, quali:
- il sequestro o la consegna delle merci sospettate di costituire violazione.
In presenza di una decisione giudiziaria che accerti l’illecita acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale, le autorità giudiziarie potranno:
- ordinare la distruzione della totalità o di una parte dei documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici che contengono o incorporano un segreto commerciale, o la consegna degli stessi al legittimo detentore.
Su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui sopra, la competente autorità giudiziaria può ordinare il pagamento di un indennizzo alla parte lesa invece che l’applicazione di dette misure se:
- l’indennizzo alla parte lesa appare ragionevolmente soddisfacente.
In aggiunta, le autorità giudiziarie potranno ordinare in favore del legittimo detentore del segreto commerciale il risarcimento dei danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito dell’acquisizione, dell’utilizzo o della divulgazione illeciti dello stesso segreto.
Gli Stati Membri sono inoltre tenuti ad assicurare la possibile concessione di ulteriori misure, quali la pubblicazione della sentenza o sanzioni pecuniarie.
La Direttiva rappresenta, dunque, un importante strumento volto a rendere omogeneo il livello di protezione dei segreti commerciali a livello europeo. Infatti recenti sviluppi quali la globalizzazione e il maggior ricorso all’esternalizzazione, espongono sempre più le imprese (in particolare le PMI), al rischio di appropriazione illecita di segreti commerciali.
Nel prossimo contributo si approfondirà il rapporto tra la disciplina comunitaria introdotta dalla Direttiva, e la nostra legislazione nazionale che garantisce una forte tutela al know-how e informazioni commerciali riservate.