Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

SANITA’ DIGITALE E CONSENSO INFORMATO: quali cambiamenti impone questo "salto nel futuro" ?

12/11/2015
Silvia Pari

La progressiva digitalizzazione anche in ambito sanitario impone ormai, con sempre maggiore urgenza, una seria riflessione circa la necessità di riadattare gli strumenti che per tradizione regolano il rapporto fra medico e  paziente alle nuove esigenze della realtà 2.0

Fra questi, in primo luogo, il consenso informato.

Che cosa accade, infatti, laddove il medico intenda proporre al paziente – nel proprio piano terapeutico - l’utilizzo di strumenti legati al mondo della sanità digitale (come, ad esempio, il ricorso alla c.d. telemedicina)? Il legittimo utilizzo di detti strumenti è garantito dal consenso informato prestato dal paziente per il trattamento sanitario oppure occorrono un consenso ad hoc nonché una informativa ad hoc ?

La risposta a questo quesito è senz’altro positiva. Se è vero infatti che, tradizionalmente, la legittimità dell’atto medico risiede nella prestazione di idoneo consenso da parte del paziente è altrettanto vero che il medico che, nell’esecuzione della propria prestazione professionale, decida di avvalersi di strumenti di sanità digitale dovrà necessariamente informarne il paziente e vedersi rilasciare da questi un consenso dedicato e specifico.

Standard di erogazione del servizio, garanzie di accesso al servizio stesso, garanzie tecnologiche, professionali, organizzative e cliniche, modalità di trattamento dei dati acquisiti e garanzie di sicurezza degli stessi: tutti questi sono elementi che devono essere oggetto di adeguata informativa al paziente e rispetto ai quali il paziente stesso deve essere chiamato a prestare il proprio consenso.

E ciò con la consapevolezza che non deve sussistere confusione fra il tema del consenso al trattamento terapeutico e quello, necessariamente diverso, del consenso all’utilizzo di strumenti di sanità digitale: le due tematiche sono (e devono restare) distinte, separate e oggetto di valutazioni autonome.