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SANITA’ DIGITALE E CONSENSO INFORMATO: quali cambiamenti impone questo "salto nel futuro" ?
La progressiva digitalizzazione anche in ambito sanitario impone ormai, con sempre maggiore urgenza, una seria riflessione circa la necessità di riadattare gli strumenti che per tradizione regolano il rapporto fra medico e paziente alle nuove esigenze della realtà 2.0
Fra questi, in primo luogo, il consenso informato.
Che cosa accade, infatti, laddove il medico intenda proporre al paziente – nel proprio piano terapeutico - l’utilizzo di strumenti legati al mondo della sanità digitale (come, ad esempio, il ricorso alla c.d. telemedicina)? Il legittimo utilizzo di detti strumenti è garantito dal consenso informato prestato dal paziente per il trattamento sanitario oppure occorrono un consenso ad hoc nonché una informativa ad hoc ?
La risposta a questo quesito è senz’altro positiva. Se è vero infatti che, tradizionalmente, la legittimità dell’atto medico risiede nella prestazione di idoneo consenso da parte del paziente è altrettanto vero che il medico che, nell’esecuzione della propria prestazione professionale, decida di avvalersi di strumenti di sanità digitale dovrà necessariamente informarne il paziente e vedersi rilasciare da questi un consenso dedicato e specifico.
Standard di erogazione del servizio, garanzie di accesso al servizio stesso, garanzie tecnologiche, professionali, organizzative e cliniche, modalità di trattamento dei dati acquisiti e garanzie di sicurezza degli stessi: tutti questi sono elementi che devono essere oggetto di adeguata informativa al paziente e rispetto ai quali il paziente stesso deve essere chiamato a prestare il proprio consenso.
E ciò con la consapevolezza che non deve sussistere confusione fra il tema del consenso al trattamento terapeutico e quello, necessariamente diverso, del consenso all’utilizzo di strumenti di sanità digitale: le due tematiche sono (e devono restare) distinte, separate e oggetto di valutazioni autonome.