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risarcimento dei danni in caso di prestazioni sanitarie inadeguate

25/02/2009

Cassazione Civile - Sezione III, sent n. 20 del 02 gennaio 2009

In materia di rapporti medico - paziente, soprattutto per quanto attinente al profilo del risarcimento dei danni in caso di prestazioni sanitarie inadeguate, merita di essere segnalata tra le ultime pronunce giurisprudenziali la sentenza Cass. Civ. n. 20/2009. Con tale sentenza, la Suprema Corte ha statuito che, nell'ambito delle prestazioni sanitarie, i pazienti vanno equiparati ai consumatori e, come tali, ove volessero agire in giudizio contro il professionista, possono incardinare la causa presso il proprio foro di residenza. Il caso che ha portato alla pronuncia e stato quello di un neonato cui alla nascita, avvenuta presso un ospedale calabrese, venivano cagionati dei danni fisici. I genitori, poi trasferitisi in Veneto, promuovevano la causa per il risarcimento dei danni presso il foro giudiziario del nuovo luogo di residenza. L'Ospedale e la relativa compagnia assicurativa si costituivano in giudizio sostenendo che la causa dovesse essere respinta in quanto incardinata presso il foro sbagliato. Piu precisamente, secondo i convenuti, la causa avrebbe dovuto essere incardinata avanti al tribunale del luogo ove i fatti erano avvenuti. Approdata in Cassazione, la causa, circa la questione relativa al foro competente, veniva definita in senso favorevole per gli attori. Piu precisamente, la Suprema Corte ha colto l'occasione per statuire che la posizione dei pazienti nei confronti dei professionisti del settore sanitario e del tutto equiparabile a quella generale dei consumatori che ricevono prestazioni professionali. Per questo motivo e possibile applicare nei loro confronti le norme del Codice del Consumo e, in specifico, per quanto interessa in questa sede, l'art. 33 comma 2 lett u che prevede che i consumatori possano incardinare le cause di risarcimento danni presso il foro del luogo di residenza. Dato che trattasi, con tutta evidenza, di norma disposta in favore dei consumatori, secondo la Cassazione, per potersi avere un foro competente diverso, occorre che il consumatore abbia dato il proprio consenso in tal senso in forma scritta.

Cass. Civ. 26/09/2008, n. 24262

In caso di controversia giudiziaria medico - paziente, il foro competente per incardinare la causa e sempre quello del paziente, ai sensi del vigente Codice del Consumo. Patti diversi intercorsi tra le parti, dai quali emerga, cioe, l'elezione di un foro diverso da quello del consumatore, devono essere dimostrati dal professionista per non essere qualificati come vessatori e, quindi, nulli.

In questo senso ha sancito la Corte di Cassazione con sentenza n. 26/09/2008, n. 24262 relativamente al caso di un paziente e di una casa di cura tra cui erano sorti dei contrasti, poi sfociati in giudizio.

Secondo la Suprema Corte, se nel contratto predisposto unilateralmente dal professionista la regola del foro del consumatore risulta modificata, la corrispondente clausola contrattuale, in quanto recante una previsione contro l'interesse del consumatore, va considerata come presuntivamente abusiva.

Con la conseguenza che, laddove il professionista incardinasse una causa presso un foro diverso da quello del consumatore, potrebbe rischiare una pronuncia di incompetenza territoriale.

Per evitare la pronuncia, pertanto, il professionista dovra dimostrare che la clausola relativa all'elezione di un foro diverso da quello del consumatore e stata oggetto con quest'ultimo di una trattativa idonea, "caratterizzata dai requisiti della individualita, serieta ed effettivita".

E a quali elementi del contratto fare riferimento per determinare se la clausola derogatoria sia stata o meno oggetto di idonea trattativa tra le parti?

Anche qui viene in aiuto la pronuncia della Suprema Corte, ai sensi della quale la sottoscrizione integrale del contratto ad opera del consumatore, cosi come l'aggiunta a penna della clausola derogatoria nell'ambito di un contratto dattiloscritto non bastano a dimostrarne la non vessatorieta.

Occorre, invece, che la clausola risulti chiaramente e autonomamente evidenziata dal predisponente e specificamente e autonomamente sottoscritta dal consumatore aderente.