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RICONOSCIMENTO RAPPORTO LAVORO CON AUSL: cio che conta sono le modalita e non il nomen juris
Tribunale di Ravenna sent 26 gennaio 2009 n. 651, Giudice Riverso.
Il nomen juris nel rapporto di lavoro e irrilevante: cio che conta sono le modalita con le quali si e svolto il lavoro. Tale principio giuridico e valido anche nei rapporti con le USL.
Cosi ha stabilito il Tribunale di Ravenna con sentenza 26 gennaio 2009 n. 651, Giudice Riverso.
Il caso e quello di una signora che veniva chiamata a svolgere la propria attivita a favore della Azienda USL di Ravenna, in forza della sottoscrizione un contratto di dodici mesi di Collaborazione Coordinata e Continuativa. Tale contrato veniva poi rinnovato per 5 volte.
Terminato il rapporto la signora chiedeva il riconoscimento del lavoro dipendente sostenendo che, al di la della denominazione utilizzata (contratto coordinato e continuativo) di fatto il lavoro si svolgeva con la modalita del lavoro dipendente.
Il Tribunale di Ravenna dava ragione alla dipendente sostenendo che in materia di lavoro piu che al nome iuris conferito dalle parti ai rapporto di lavoro, devesi avere riguardo all'effettiva natura dello stesso, alla stregua delle concrete modalita con cui si svolge la prestazione, le quali devono essere tali da rivelare (od escludere) l'esistenza della subordinazione ovvero dell'assoggettamento del collaboratore al potere direttivi, disciplinare e di controllo del datore.
Nel caso in esame era stato dunque provato, al di la di ogni ragionevole dubbio, che il rapporto di lavoro di cui si tratta costituisse un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Infatti:
il medesimo rapporto di lavoro era stato reiterato senza interruzioni per tre armi e mezzo attraverso sei contratti di analogo contenuto.
la ricorrente aveva effettuato le medesime mansioni (gestione ed aggiornamento della banca dati nazionale dell'anagrafe bovina (BDN)
Il lavoro della ricorrente si svolgeva negli uffici dell'AUSL e con gli strumenti di lavoro dell'AUSL;
gli orari, di lavoro osservati sono stati (in tutto e per tutto) quelli dell'ufficio dove ella lavorava, decisi ovviamente dalla direzione dell'AUSL:
la ricorrente fluiva pure di riposi settimanali prestabiliti (dall'AUSL) e di ferie annuali (autorizzate), nell'ambito ovviamente dei periodi di sospensione dell'attivita lavorativa decisi dall'AUSL (con l'unica differenza che a lei le ferie non venivano retribuite).
Per di piu la ricorrente utilizzava anche il cartellino marcatempo, che se non era il badge serviva lo stesso a controllare il lavoro svolto.
la retribuzione della ricorrente, prestabilita in cifra onmicomprensiva nel contratto a termine stipulato veniva poi corrisposta mensilmente a prescindere dai risultati del lavoro svolto, in relazione esclusiva della sola attivita di lavoro demandata in concreto alla ricorrente sulla base del contratto.
In questo senso il giudice non ha avuto dubbi che si trattasse di rapporto di lavoro dipendente.