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RESPONSABILITA MEDICA: attenzione alla prova dell'esatto adempimento

23/02/2014
Silvia Pari

Tribunale di Bologna, Sez. III Civile, Sent. 21/10/2013

Per giurisprudenza pacifica nelle cause di responsabilità medico-sanitaria l’onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o, in subordine, la non imputabilità a sè del mancato adempimento è sempre in capo al medico o alla struttura sanitaria.
Ciò anche quando si tratta di un inadempimento non di natura clinica, ma legato agli aspetti organizzativi dell’erogazione della cura.
Più esattamente nella sentenza del tribunale di Bologna sopra riportata si precisa anche che la struttura sanitaria deve dimostrare di aver posto in essere tutti gli accorgimenti atti ad evitare il danno verificatosi.
Il caso è quello di un'anziana signora che, ricoverata presso una Casa di Cura privata per sottoporsi a un trattamento riabilitativo a seguito di intervento chirurgico di protesi all'anca sinistra, cadeva rovinosamente a terra all'interno del bagno della propria camera, dove era stata accompagnata dal personale della struttura e poi lasciata sola, procurandosi una lussazione protesica.
Alla richiesta di risarcimento formulata dalla donna - la quale lamentava che il personale sanitario avesse omesso di esercitare la vigilanza e il controllo richiesti dal suo stato clinico, violando in tal modo i doveri derivanti dal contratto di spedalitá esistente fra le parti - la Casa di Cura convenuta replicava come la responsabilità del sinistro occorso fosse da imputarsi solo ed esclusivamente alla paziente, la quale aveva mancato di attenersi alle prescrizioni impartitele dal personale sanitario.
Il tribunale di Bologna non è d’accordo.
Ritiene infatti il giudice che impartire prescrizioni comportamentali ad un anziano non sia sufficiente.
Al contrario occorre che la struttura sanitaria (casa di cura) dimostri di avere posto in essere tutte le misure precauzionali necessarie per prevenire la caduta dell’anziano.
In sostanza: occorre dimostrare di aver fatto tutto ciò che era possibile fare.
Così in sentenza "(...) il regime dell'onere probatorio nelle cause di responsabilitá medica è unitario: il paziente che agisce deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione del sanitario deve provare esclusivamente il titolo (...), nonché il peggioramento delle proprie condizioni di salute (...), potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale graverá, invariabilmente, l'onere di provare l'esatto adempimento (...). Nel caso di specie l'attrice ha soddisfatto il proprio onere probatorio (...) La societá convenuta, invece, benché onerata, non ha fornito la prova dell'esatto adempimento della prestazione ovvero la non imputabilitá del suo mancato adempimento. La convenuta, infatti, si è limitata ad affermare che la responsabilitá della caduta della signora (...) non é imputabile al personale sanitario, ma solo ed esclusivamente alla paziente, la quale non si era attenuta a quanto le era stato prescritto (...). Tale circostanza, anche se provata, (...) non sarebbe comunque da sola sufficiente a integrare la prova liberatoria da responsabilitá per la debitrice e a dimostrare che la stessa ha correttamente adempiuto la propria obbligazione (...) adottando misure precauzionali adeguate all'etá, alle condizioni psico-fisiche, allo stato di salute della paziente, nonché idonee a prevenire la caduta (...)".
Condannata al risarcimento, dunque, la struttura sanitaria che non sia in grado di provare in giudizio di avere adempiuto con esattezza alla propria obbligazione di cura, assistenza e sorveglianza nei confronti dei pazienti che ospita.