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REQUISITI ECONOMICI: E' legittima la richiesta di fatturato molto superiore all'importo a base d'asta?
Parere Aut. Vig. Contratti Pubblici 6/6/2014n,. 125
Veniva richiesto all'A.V.C.P. se era legittimo che il Comune di Civitavecchia, nella procedura indetta per l'affidamento del servizio di gestione e riscossione delle imposte comunali, pretendesse la dimostrazione, da parte dei concorrenti, di aver proceduto nel precedente triennio ad eseguire riscossioni di entrate tributarie pari a circa 30 volte l'importo annuo del servizio messo in gara ovvero pari a dieci volte il gettito annuo presunto.
Tale disposizione della lex specialis veniva ritenuta in contrasto con gli artt. 41 e 42 del Codice dei Contratti Pubblici, che investe i criteri di determinazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecnica.
Nel caso di specie la previsione contenuta nel bando di gara è stata ritenuta illegittima, in quanto giudicata sproporzionata rispetto alla natura ed all'oggetto dell'appalto; sul punto infatti l'Authority, pur riconoscendo un ampio potere discrezionale alla P.A. appaltante per la predisposizione dei requisiti di capacità tecnica ed economica, allo stesso tempo ha precisato come tale discrezionalità non possa superare i limiti di ragionevolezza e di proporzionalità, nel rispetto dei principi di libera concorrenza.
Il giudizio sulla ragionevolezza dei requisiti economici e tecnici deve inoltre essere effettuata in concreto, ovvero facendo espresso riferimento al valore dell'appalto ed all'oggetto della gara.
Per tale ragione l'A.V.C.P. ha affermato che deve ritenersi illegittima la richiesta di un fatturato triennale pregresso qualora detta superi la misura del doppio dell'importo a base di gara, poiché da ritenersi incongrua e potenzialmente lesiva della concorrenza, consentendo di fatto l'ingresso alla procedura ad una platea ristretta di concorrenti.