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REGOLAMENTAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI APERTURA DEI PUNTI DI PRELIEVO DEI LABORATORI DI ANALISI PRIVATI
Autorità Garante Concorrenza Mercato Parere AS1015 del 24/12/2012
I vincoli posti alla realizzazione ed all’apertura strutture sanitarie private sono misure restrittive della concorrenza che non hanno giustificazioni sotto il profilo antitrust, come pure dal punto di vista della garanzia della sostenibilità finanziaria del servizio sanitario pubblico.
Questa la valutazione dell’Antitrust della normativa regionale del Veneto che sottopone la realizzazione di nuovi punti di prelievo ad un vero e proprio contingentamento fondato, in buona sostanza, su una valutazione discrezionale dell’Amministrazione in merito alla necessità della nuova struttura per soddisfare effettive esigenze e opportunità assistenziali nell’area geografica di riferimento.
L’Authority più volte in passato si è pronunciata in merito alla normativa nazionale e delle regioni in materia di autorizzazioni delle strutture sanitarie, rilevando, fin da prima dell’approvazione del c.d. Decreto Bindi (D.lgs. 229/1999 che ha introdotto il regime autorizzativo attualmente vigente) come le barriere all’ingresso di soggetti nuovi nel mercato dei servizi sanitari già in sede di procedimento di autorizzazione alla realizzazione rappresentassero misure del tutto sproporzionate soprattutto ove fondate su valutazioni inerenti la programmazione del servizio sanitario pubblico applicate a soggetti che, in effetti, non andavano, con l’autorizzazione appunto, a pesare sul bilancio della sanità pubblica.
Questo il leitmotiv che l’Authority ha ripetuto per anni ad ogni livello di governo, nazionale e regionale: “Criteri di compatibilità finanziaria possono essere presi in considerazione solo per limitare, tramite gli accreditamenti e gli accordi, l’ingresso e la permanenza degli operatori nel settore più ristretto delle prestazioni a carico del SSN, mentre non dovrebbero essere utilizzati per limitare, tramite autorizzazioni discrezionali, le possibilità degli operatori di entrare nel settore più ampio delle prestazioni che non gravano sull’erario pubblico” (Segnalazione AS 175 del 19 maggio 1999).
Ultimamente l’Authority era tornata sul punto sollecitata dagli esposti di alcuni imprenditori della sanità privata laziale, denunciando ancora una volta da un lato l’inadeguatezza del sistema normativo delle autorizzazioni della Regione Lazio, che aveva causato sostanzialmente un blocco delle nuove autorizzazioni, e dall’altro l’ingiustificabile inerzia della stessa amministrazione regionale ai numerosi solleciti inviati in proposito tanto dagli imprenditori interessati quanto dall’Autorità stessa. Un sistema quello laziale ampiamente insoddisfacente per l’Antitrust, gravemente ed ingiustificatamente lesivo delle posizioni delle imprese private del settore sanitario (Segnalazione AS852 del 18 Luglio 2011).
Nell’ultima pronuncia, l’Antitrust ha ribadito quanto in passato denunciato, qualificando in maniera chiarissima come i vincoli imposti questa volta dalla Regione Veneto alla realizzazione di nuovi laboratori di analisi “non possano trovare alcuna giustificazione sotto il profilo antitrust”. Anche dall’Antitrust, dunque, viene un ulteriore sollecito ai legislatori della sanità affinché provvedano a rendere il sistema delle autorizzazioni compatibile con una regolazione del mercato dei servizi più liberale, Così ponendosi l’amministrazione indipendente sul solco poi seguito dallo stesso Consiglio di Stato con la ormai nota sentenza del 29/1/2013, n. 550.
In base a tale filone interpretativo è dunque illegittimo, oltre che irragionevole, vietare de imperio l’esercizio di un’attività sanitaria ad un soggetto che ne possiede i requisiti, essendo del tutto escluso che le strutture meramente autorizzate possano andare a pesare sulle disastrate finanze della sanità pubblica ed essendo piuttosto vero il fatto che un potenziamento della rete di assistenza privata, soprattutto nel settore ambulatoriale, possa alleviare il peso che rischia di schiacciare definitivamente le elefantiache strutture pubbliche.