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Quando la tutela dei diritti di proprieta intellettuale transita in dogana
Corte Giustizia 1/12//2011, C- 446/09 e 495/09
Nel territorio dell'Unione Europea, i diritti di proprieta intellettuale possono trovare tutela giuridica anche in dogana. O meglio, anche le autorita doganali dei paesi membri UE possono adottare misure contro i casi di contraffazione di merci; in che modo lo ha stabilito ultimamente la Corte di Giustizia dell'Unione con la recentissima sentenza del 1° dicembre 2011, relativa ai procedimenti riuniti C - 446/09 e C - 495/09.
Questi i casi da cui ha tratto origine la pronuncia della Corte.
Il caso C- 446/09 e nato in Belgio nel 2002, quando, durante una ispezione, le autorita doganali belghe rinvenivano un carico di rasoi elettrici provenienti dalla Cina ed assai somiglianti ad alcuni modelli di rasoio prodotti dalla societa Philips.
In ragione della tutela esistente a carico dei modelli Philips - registrati in vari paesi, compreso il Belgio - le autorita doganali, sospettando un caso di contraffazione, procedevano al blocco delle merci. La societa Philips, a sua volta, avviava un procedimento giudiziario avanti al Tribunale civile di Anversa contro le societa responsabili, rispettivamente, della produzione, commercializzazione e trasporto dei rasoi, chiedendo al Giudice adito di dichiarare la violazione ad opera di tali imprese dei propri diritti di esclusiva, nonche di disporre il risarcimento dei danni e la distruzione delle merci rinvenute.
Il caso C - 495/09 aveva invece origine nel luglio 2008 presso l'areoporto di Heathrow (Regno Unito), ove le autorita doganali, ispezionando una partita di merci, avevano rinvenuto telefoni cellulari ed accessori provenienti da Hong Kong e diretti in Colombia e riportanti un segno identico al noto marchio Nokia. Alla luce della scoperta del marchio, le autorita doganali inviavano alcuni campioni alla Nokia, la quale, nel confermare che si trattasse di un caso di contraffazione, chiedeva loro di bloccare il carico in questione.
Poiche le autorita doganali non aveva accolto la richiesta di blocco, la Nokia contestava il provvedimento della Dogana inglese avanti alla giustizia inglese.
Le Corti adite nei casi esposti ritenevano di sottoporre le questioni alla Corte di Giustizia dell'Unione, nelle forme del seguente quesito: possono considerarsi contraffatte e/o usurpative ai sensi del diritto dell'Unione merci provenienti da uno stato terzo ed in transito (o immagazzinate presso un deposito doganale dell'Unione) per il solo fatto di essere state introdotte presso dogane UE, anche se, concretamente, non immesse in commercio sul territorio europeo?
Onde rispondere al quesito sottopostole, la Corte di Giustizia ha preso in esame la normativa europea in materia doganale, analizzando, in quanto applicabili ai casi in esame, le norme per il blocco provvisorio di merci in condizioni di "transito esterno" (intendendosi per quest'ultimo, ex art. 91 "Codice Doganale Comunitario" - Reg. CE 23 aprile 2008 n. 450, i casi di transito di merci non comunitarie "da una localita all'altra del territorio doganale della Comunita")
Sulla base della normativa analizzata, la Corte di Giustizia ha ritenuto che il mero passaggio di merce non comunitaria nel territorio doganale dell'Unione - poi destinata ad essere recapitata ad altri paesi non UE - non possa di per se configurare un caso di lesione dei diritti di proprieta intellettuale altrui in base al diritto europeo.
Piu precisamente, secondo quanto sancito dalla Corte, affinche possa configurarsi un caso di contraffazione, occorre che la merce in questione formi oggetto di veri e propri atti di immissione in commercio sul territorio comunitario (vendita, messa in vendita, pubblicita rivolta a consumatori comunitari, etc.)
Onde, poi, valutare quando sussistano - o, semplicemente, quando esista il rischio che possano sussistere - detti atti commerciali, secondo la Corte le autorita doganali potranno fare riferimento a alla ricorrenza di vari "indizi", quali: assenza di informazioni precise e/o affidabili sull'identita o indirizzo del produttore o dello speditore delle merci, mancanza di collaborazione con le autorita doganali, scoperta di documenti sulle merci atti a far ritenere che tali merci possano essere commercializzate a cittadini comunitari.
Pertanto, ricorrendo tali elementi, la Corte reputa che, in caso di arrivo presso il territorio doganale di merci "sospette", le Autorita doganali ben possano adottare dei provvedimenti di sequestro a loro carico, quando vi sia, cioe, il fondato timore che gli operatori coinvolti nella produzione/spedizione/distribuzione delle merci siano sul punto di dirigere le merci stesse verso i consumatori dell'Unione o dissimulino tale propria intenzione.