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Pratiche commerciali scorrette nell’e-commerce

11/02/2020
Alessandra Delli Ponti

Provvedimento Smart Shopping
Provvedimento Sharazon
Provvedimento New Assistent Global
Provvedimento Teknoacquisti

Non sempre le aziende si rendono conto degli aspetti critici di quanto si pubblica o si promuove materiale su di un sito web. Ci si sofferma, spesso, solo alle problematiche collegate alla pubblicità ingannevole come pratica commerciale scorretta, ma altre possono essere le problematiche soprattutto in siti di e-commerce.

Possono diventare pratica commerciale scorretta, per esempio, ed essere ammonite e sanzionate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) sia delle condizioni generali di acquisto non chiare, sia un’informativa per il trattamento dati non corretta può essere (come ad esempio nel caso Facebook di cui alla recente sentenza del T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10/01/2020, n. 260).        

Recentemente l’Autorità ha adottato provvedimenti cautelari nei confronti di tre siti che avevano applicato una pratica commerciale considerata scorretta e denominata buy and share. I siti sharazon.it, smart-shopping.it, gemshop.it e teknoacquisti.com che svolgono attività di vendita on line di apparecchiature elettroniche sospendendone in via cautelare l’attività. In passato l’AGCM si è pronunciato contro siti analoghi, quali sito Girada sanzionato da 350 mila euro, a Zuami da 100 mila euro e a Gladiatori Roma da 200 mila euro.    

La pratica utilizzata consiste non nella vendita di prodotti immediatamente disponibili ad un prezzo scontato, ma nel mero ingresso in un “gruppo di acquisto”, in cui la condizione indispensabile per l’ottenimento del bene alle promesse condizioni di favore è l’adesione di altri consumatori.

Pertanto, l’importo versato dai consumatori costituisce una sorta di “prenotazione” che consente l’inserimento in una lista gestita e organizzata dai professionisti nella quale gli aderenti alle offerte vengono progressivamente inseriti al fine di “compensare” la prenotazione dei precedenti consumatori e consentirgli di ottenere il bene prescelto al prezzo scontato.

Gli elementi censurati dall’Autorità al fine della valutazione della pratica come scorretta sono:      
  • l’assenza di adeguate informazioni ai consumatori sui criteri di funzionamento del processo di acquisto, sulle modalità e tempi di scorrimento della lista di attesa, ai fini della procedura di compensazione, nonché – soprattutto – sull’effettiva possibilità di ottenere la consegna del bene prenotato;
  • la circostanza che i consumatori che hanno effettuato prenotazioni dei beni non hanno ricevuto il bene prenotato al prezzo scontato;      
  • la presenza di ostacoli ai consumatori nell’esercizio dei diritti contrattuali ed in particolare nella possibilità di esercitare il recesso e nell’ottenere il rimborso integrale delle somme versate.

Al di là delle censure ai siti internet che utilizzano il meccanismo del buy and share, alcune considerazioni più generali possono essere fatte. 

L’articolo 49 del Codice del Consumo indica in dettaglio i contenuti delle “informazioni precontrattuali”, che quasi sempre coincidono con le condizioni di vendita, in caso di siti e-commerce, come una sorta di check list utile per non dimenticarsi nessun elemento. 

Le informazioni precontrattuali dovranno poi descritte in maniera “chiara e comprensibile”. Capire se un’informazione precontrattuale è chiara e comprensibile è tutt’altro che semplice. Il mondo del web ha già di per sé uno specifico linguaggio, ma è anche necessario fare un ulteriore sforzo e ragionare sui potenziali utenti e acquirenti del sito, sono loro, infatti che dovranno trovare chiare e comprensibili le condizioni di vendita. Certamente un efficiente sistema di richiesta di informazioni potrà essere un utile accorgimento.