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Onere della s.a. chiedere chiarimenti sul contenuto di un’offerta che contenga un errore facilmente rilevabile

25/01/2024
Elisa Colona
Tar Sicilia, sede Palermo, 19/12/2023, 3787

Le disposizioni del Nuovo Codice appalti applicative di principi di ordine generale, non possono restare lettera morta ma devono necessariamente guidare le Stazioni Appaltanti nell’esercizio dei loro poteri. Questa la possibile chiave di lettura della Sentenza resa dal TAR Palermo sul ricorso presentato da un’impresa avverso l’esclusione da una procedura ad evidenza pubblica da valutarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso di specie, all’esito della valutazione delle offerte economiche, la S.A. proponeva l’aggiudicazione del servizio ad una concorrente che aveva offerto un consistente ribasso pari al 47,40%.

Tuttavia, la stessa aggiudicataria lamentava al riguardo un vero e proprio travisamento del contenuto dell’offerta economica da parte della S.A, la quale aveva considerato applicabile all’importo complessivo dell’appalto, il ribasso offerto dall’aggiudicataria solo su alcune componenti della base d’asta.

L’errore, ad avviso della ricorrente, era dovuto la modalità con cui la lex specialis era stata formulata, risultando ambigua la regola sull’applicazione della percentuale di ribasso.

Per tale ragione, presentava una istanza di riesame della propria offerta alla Centrale di Committenza, eccependo una fuorviante formulazione della lex specialis.

Tuttavia, l’Amministrazione rigettava la richiesta della concorrente sul presupposto che bando e disciplinare fossero invece sufficientemente chiari e precisi nel definire la base d’asta su cui effettuare il ribasso.

Disposta quindi l’esclusione della concorrente, la questione veniva posta all’attenzione del TAR competente, lamentando la società esclusa la violazione della normativa sul soccorso istruttorio (in particolare art. 101 comma 3 del Nuovo Codice Appalti) e conseguente lesione del principio generale del favor partecipationis.

Il Tribunale accoglie tale prospettazione riconoscendo come la Stazione appaltante avesse del tutto trascurato il dovere legale d’avviare il soccorso istruttorio, quale fattispecie deputata proprio a richiedere chiarimenti ai concorrenti, e financo, nel caso, a riconsiderare il contenuto delle offerte.

Aggiunge poi il Collegio che, in casi come quello in questione, in cui è palese l’ambiguità della disposizione di gara e vi è un errore nell’offerta facilmente riscontrabile, il rifiuto da parte della Amministrazione di rivalutare l’offerta, si traduce in una violazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento da parte della stessa (in particolare art. 5 d.lgs. 36/2023).

Ovviamente, si badi bene, vale sempre la generale regola secondo cui l’attivazione del soccorso istruttorio non può mai tradursi in una modifica postuma del contenuto dell’offerta, poiché ciò sarebbe del tutto fuori dalle logiche dell’articolo 101 del Codice degli Appalti.