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“Offerte in variante”: condizioni e limiti applicativi rispetto al dettato della lex specialis
Cons. Stato, Sez. III, 22/12/2017 n. 6022
La sentenza in commento affronta il tema delle cosiddette “offerte in variante”, specificando le modalità ed i limiti entro cui le stesse debbono considerarsi ammissibili, nel rispetto del disposto della lex specialis.
La procedura in esame, indetta dall’ASL Marche Nord, aveva ad oggetto la fornitura, comprensiva dell’installazione di tecnologie ed opere di adeguamento, della centrale di sterilizzazione del Presidio Ospedaliero di Pesaro.
Dopo l’avvenuta aggiudicazione “provvisoria” ad un RTI composto da un Consorzio di imprese, una delle concorrenti non aggiudicatarie contestava il provvedimento adottato dalla S.A. sotto il profilo della carenza dei requisiti minimi previsti a pena d’esclusione.
Nello specifico veniva evidenziato che la soluzione tecnica proposta della ditta aggiudicataria non poteva considerarsi equivalente rispetto ai requisiti di minima previsti dalla lex specialis.
Il RUP accoglieva le istanze della concorrente, decidendo di annullare in autotutela l’aggiudicazione provvisoria già disposta a favore del Consorzio, che decideva però a sua volta d’impugnare dinanzi al TAR Ancona gli esiti dell’istruttoria svolta dall’amministrazione.
In primo grado i Giudici Marchigiani accoglievano il ricorso, sul presupposto che la soluzione tecnica proposta dal Consorzio costituisse una semplice “variante esecutiva”, non in grado di alterare la sostanza dell’appalto, bensì del tutto innovativa e migliorativa dal punto di vista tecnico/prestazionale.
Tuttavia il Consiglio di Stato ribaltava in toto la sentenza di primo grado, sottolineando l’assoluta inderogabilità delle indicazioni del Capitolato tecnico, in merito agli standard minimi di funzionalità richiesti dai sistemi di scarico dell’impianto.
Veniva quindi accolta la tesi dell’appellante Azienda Sanitaria, secondo cui la lex specialis non avrebbe affatto consentito ai concorrenti la presentazione di offerte “in variante”.
Chiariva infatti il Collegio che nel concetto di “variante” possono rientrare le c.d. “varianti di prodotto” che investono la struttura stessa della fornitura, nonché le “varianti di funzionalità”, che mutano in meglio le modalità di esercizio dell’impianto.
Nel caso di specie – come chiarito dai Giudici di Palazzo Spada – la “variante funzionale” proposta dalla ditta aggiudicataria (sulla carta finalizzata ad un implemento prestazionale), avrebbe in realtà finito per non rispettare gli standard minimi richiesti dalla lex specialis.
In un’ottica di rispetto della par condicio tra i partecipanti alla procedura, non tutte le soluzioni tecniche proposte “in variante” possono essere ritenute conformi al dettato della lex specialis, qualora la stessa contenga delle disposizioni tecniche di carattere assolutamente tassativo.
In conclusione, la reale portata della “variante in offerta” deve sempre essere accertata in concreto dalla S.A., che deve sempre verificarne l’effettiva sostenibilità e conformità alle norme di gara.