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Nuovo manuale-guida sugli affidamenti diretti
ANAC, 30/7/2024 Vademecum sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture
È stato recentemente pubblicato dall’ANAC un Vademecum riepilogativo della nuova disciplina degli affidamenti diretti, pensato con l’obiettivo di compendiare tutte le disposizioni del Nuovo Codice a ciò dedicate.
Ripercorriamo, per punti, i tratti salienti.
In prima battuta è stato chiarito che cosa debba intendersi per affidamento diretto e a che condizioni vi si può ricorrere.
Ai sensi dell’ Allegato 1.3 art. 3 lett. d) al Codice, è tale quell'affidamento che avvenga:
- senza il preventivo espletamento di una procedura di gara;
- per via di una scelta operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50 comma 1 lett. a) e b), anche nel caso di previo interpello di più operatori economici;
È possibile ricorrere a questa forma di affidamento, esclusivamente:
- -dopo aver appurato che l’appalto in questione non abbia un interesse transfrontaliero, circostanza questa che imporrebbe l’utilizzo delle procedure di affidamento ordinarie. Tale interesse è ravvisabile avuto riguardo al valore della procedura, all’ubicazione dei lavori, alle caratteristiche dell’appalto e del settore interessato, o al sussistere di denunce presentate da O.E esteri (come chiarito dalla Corte di Giustizia Ue sent. 318/2016);
- ed in subordine, verificato che sussistano le condizioni stabilite dall’ art. 50 lett. a) e b) in cui sostanzialmente vengono indicate le soglie valoriali (definite dall’art. 14), entro cui è possibile procedere ad affidamento diretto.
Si tratta degli:
- affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro
- affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro
In entrambi i casi, il ricorso è consentito "anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante".
L’Anac ha poi precisato che questa pseudo procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, non ne fa una procedura di gara a tutti gli effetti, restando preclusa la possibilità per i soggetti non selezionati di contestare le valutazioni dell’amministrazione sulla rispondenza dei prodotti offerti alle esigenze occorrenti.
Le implicazioni dirette della nuova disciplina sono sicuramente una totale centralizzazione della decisione a contrarre, quale provvedimento in cui sono definiti i criteri di scelta del contraente oltre che gli elementi essenziali della procedura, ed il riconoscimento di una piena discrezionalità della S.A. nell’individuazione delle modalità con cui documentare le c.d. “esperienze idonee” richieste dalla norma.
Come si evince dall’art. 50, le stazioni appaltanti, per la scelta del contraente, possono attingere ad albi o elenchi dalle stesse istituiti e in cui sono disciplinate, ad esempio, la periodicità delle revisioni e le modalità di tenuta; le SS.AA provvedono autonomamente alla cancellazione di coloro che abbiano perso i requisiti.
Quanto ai tempi di evasione delle istanze di iscrizione da parte degli O.E., esse provvedono alla valutazione nel termine di 30 gg (salvo maggior termine, comunque, non superiore a 90 gg).
Gli O.E possono attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva (salvo decisione della S.A di adottare il DGUE) e sono tenuti ad informare la stazione appaltante di ogni eventuale variazione che dovesse intervenire sul possesso dei requisiti.
I PRINCIPI APPLICABILI
Quanto ai principi applicabili alle procedure in esame, l’Anac chiarisce che vi si applicano, senza dubbio, i principi generali ed immanenti del Codice, di cui agli artt. da 1 ad 11, ed in particolare: il principio della fiducia, quello del risultato e quello dell’accesso al mercato.
Particolare importanza, nell’ambito degli affidamenti diretti, riveste l’applicazione del principio di rotazione previsto dall’art. 49 del D.lgs. 36/2023.
In proposito, il Nuovo Codice (a differenza del Vecchio) non vieta più l’invito dell’operatore economico già invitato ma non affidatario del precedente contratto, ma pone un veto alla partecipazione del solo “contraente uscente” nel caso in cui l’oggetto dell’appalto appartenga allo stesso settore merceologico, alla stessa categoria di opere e allo stesso settore di servizi.
L’unica deroga al divieto è quella in cui la scelta di affidare al contraente uscente sia motivata dalla contemporanea sussistenza di tre presupposti, debitamente rappresentati in atti dalla S.A. e riferibili a: struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto.
Altra modifica assolutamente rilevante riguarda l’estensione anche agli affidamenti diretti, dell’obbligo di indicazione dei costi della manodopera (ad eccezione di quelli relativi a fornitura senza posa in opera e servizi intellettuali).
DIGITALIZZAZIONE
In tema di digitalizzazione si fa presente che sono previste alcune maggiori semplificazioni per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5000 euro, come la non obbligatorietà di ricorrere al MePA ed ai sistemi telematici regionali.
Attenzione però, ciò non significa che tali affidamenti siano sottratti agli obblighi di digitalizzazione. Infatti, come evidenziato dall’Anac, anche gli acquisti di importo inferiore ai 5000 euro sono soggetti alla digitalizzazione, con possibilità di avvalersi della Piattaforma Contratti Pubblici messa a disposizione dalla stessa Autorità nel caso di difficoltà di ricorso alle PAD (Piattaforme di Approvvigionamento Digitale). Il termine massimo per adeguarsi alle prescrizioni è fissato al 31 dicembre 2024.
Per quanto riguarda invece il CIG, non è più necessaria una sua preliminare individuazione ma deve essere acquisito in modalità digitale solo al termine della procedura.
GARANZIE PROVVISORIE
Con riferimento invece alle garanzie di esecuzione del contratto, si ricorda che l’articolo 53, nell’adeguare gli istituti al minor tenore delle procedure di affidamento diretto, esclude l’obbligo di deposito della garanzia provvisoria e prevede un alleggerimento nella gestione della cauzione definitiva disponendo che in casi debitamente motivati, la S.A abbia la facoltà di non richiederla; quando richiesta, dev’essere pari al 5% dell’importo contrattuale. Non sono previsti né vincoli né preclusioni in ordine ai motivi che possono giustificare l’eventuale mancata richiesta, proprio in virtù dell’esigenza di semplificazione sottesa.
POSSIBILITÀ DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACCORDI QUADRO
Sulla possibilità di utilizzare l’affidamento diretto nei casi di stipula di un accordo quadro, L’Anac ha evidenziato che nessuna disposizione del Codice sembra vietare il ricorso a tale forma di affidamento, sempre a condizione che ricorrano i presupposti di cui alle lett. a) e b) dell’art. 50 e che il valore sia al di sotto delle soglie previste.
DISTINZIONE TRA PROCEDURE NEGOZIATE ORDINARIE E PROCEDURE NEGOZIATE URGENTI SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO
A completamento della disamina è opportuno evidenziare che le procedure negoziate ordinarie non vanno confuse con le procedure negoziate urgenti senza pubblicazione di un bando.
Il Nuovo Codice ribadisce che per le procedure di importo superiore alle micro-soglie previste per gli affidamenti diretti, è possibile avvalersi proprio delle c.d. procedure negoziate c.d. senza bando, ossia quelle applicabili anche nel sopra soglia comunitario al sussistere di circostanze “straordinarie e urgenti” (art. 76 D.lgs. 36/2023).
A differenza di queste, le procedure negoziate di cui all’art. 50 D.lgs. 36/2023 sono procedure ordinarie, utilizzabili esclusivamente nei contratti sottosoglia e il cui utilizzo non deve essere giustificato da specifiche circostanze.
Nelle procedure negoziate ordinarie non è prevista la predisposizione di un bando di gara ma solo di un avviso pubblico, finalizzato a sondare le realtà presenti nel mercato e a sollecitare l’invio di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti idonei.
Al contrario, l’assenza della preventiva pubblicazione di un avviso nel caso di procedura urgente si giustifica proprio in considerazione delle sollecite esigente da soddisfare. In questi casi, secondo il Codice è possibile scegliere i competitor (almeno 3) attingendo direttamente ad informazioni di cui il RUP sia in possesso o attraverso procedure che non esigono la pubblicazione di un avviso.
Occorre tenere presente che l’avviso pubblico non è un bando di gara e non è assoggettato alle medesime regole; tuttavia, impegna il RUP nella formalizzazione della ricerca di operatori e interessati ad essere invitati alla successiva fase competitiva e ad una debita pubblicità della procedura, per almeno 15 gg.
Concludendo, si può affermare che questo vademecum rappresenti senz’altro un’utile guida per gli operatori che vogliano affacciarsi al mondo delle “procedure alternative”, ma, per avere un quadro più chiaro della loro concreta gestione, occorrerà comunque guardare con attenzione all’agire delle Amministrazioni nel prossimo futuro.