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Nessun risarcimento danni da ritardo nell’accreditamento, in carenza di apposito contratto

17/01/2013
Edoardo Di Gioia

TAR Puglia Bari Sez. III 30 Ottobre 2012 n. 1860

E’ solo con la sottoscrizione di un accordo contrattuale ai sensi dell’art. 8 quinquies D.lgs. 502/1992 che il privato può erogare prestazioni sanitarie in nome e per conto del Servizio Sanitario pubblico: pertanto nessuna pretesa di remunerazione delle prestazioni erogate può sorgere dal mero accreditamento istituzionale. Di conseguenza in assenza di un accordo contrattuale il privato non può lamentare un danno da ritardo in relazione alla mancata remunerazione delle prestazioni da parte dell’ASL. Questo il principio sancito dal TAR Puglia.

IL FATTO

Il giudice amministrativo pugliese veniva chiamato a pronunciarsi sul ricorso di una società che gestiva un Centro di riabilitazione funzionale autorizzato all’esercizio e provvisoriamente accreditato dall’anno 2000 per determinate prestazioni. Nel 2008 la società faceva istanza di accreditamento alla Regione, chiedendo un aumento sia dei posti letto che delle prestazioni domiciliari già accreditate provvisoriamente. Solo nel febbraio 2010 la Regione Puglia, a seguito delle verifiche della competente ASL, riconosceva l’accreditamento istituzionale. Venivano invece negati gli aumenti di produttività nella misura richiesta dalla società istante. La società istante proponeva allora ricorso contro l’ASL e la Regione Puglia, chiedendo, sulla base dell’art. 2 bis L 241/1990 (L. Procedimento Amministrativo), il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo da parte di quest’ultimo Ente nell’adozione del provvedimento di accreditamento richiesto. La società ricorrente quantificava inoltre il danno sulla base degli adeguamenti tariffari nel frattempo deliberati dalla Regione stessa.

LA DECISIONE

Il TAR di Bari ha risolto la vicenda, non scevra per la verità di elementi problematici, in maniera molto chiara, nel solco di precedenti pronunce proprie e del giudice amministrativo dell’appello (Cons. di Stato, Sez. V n. 162 23 Gennaio 2008). In base alla strutturazione dei rapporti tra Servizio Sanitario Pubblico e privati di cui agli artt. 8 ter e ss. D.lgs. 502/1992 questi ultimi, per poter erogare prestazioni in nome e per conto del SSN, devono aver concluso lo specifico accordo contrattuale previsto all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo. Al di fuori di tali accordi, nei quali vengono previste nello specifico le prestazioni che l’ASL richiede al privato di erogare per proprio conto, il privato stesso non ha diritto ad alcuna remunerazione, pur essendo stato accreditato. L’accreditamento istituzionale, chiariscono una volta di più i giudici amministrativi pugliesi, è condizione necessaria ma non sufficiente per entrare a far parte del sistema pubblico di erogazione dei servizi sanitari. Pertanto, dal ritardo nell’adozione del provvedimento di accreditamento non può farsi derivare alcun danno ingiusto inerente la mancata remunerazione di prestazioni che infatti sono state erogate, in assenza di un accordo contrattuale, in regime privatistico e senza spese a carico del Servizio Sanitario pubblico. Dunque inapplicabile al caso di specie è la tutela di cui al nuovo articolo 2 bis della Legge sul Procedimento amministrativo.