Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

Linea Guida 3 e RUP: il contenuto obbligatorio del suo atto di nomina per consentirgli d’assumere anche il ruolo di Presidente della Commissione di gara

07/05/2018
Fabio Caruso

TAR Calabria, I°, 4/4/2018, n. 815

Se come detto l’art. 77, comma 4° del Codice appalti vieta espressamente lo svolgimento di qualsiasi precedente funzione/incarico tecnico, da parte dei Commissari nominati, in relazione allo specifico affidamento per cui è gara, tuttavia la miglior giurisprudenza risulta aver stabilito come non esista “in astratto” un’incompatibilità assoluta, ben potendo la P.A. appaltante valutare ogni volta la sussistenza - o meno- di ragioni in grado di configurare una violazione del citato art. 77, comma 4°D.Lgs.n. 50/2016.

Così nel caso portato davanti al Tar Catanzaro una stazione appaltante aveva disposto la nomina del RUP quale Presidente della Commissione giudicatrice, senza tuttavia motivare in alcun modo tale nomina né dimostrare di aver preventivamente valutato in concreto ogni eventuale possibile incompatibilità del RUP rispetto al ruolo di Presidente dell’organo tecnico.

Per questo motivo i Giudici calabresi, considerato come la normativa preveda la netta separazione tra il soggetto che predispone la gara e quello chiamato a valutare le offerte, disponendo la possibilità di derogarvi ma solo in forza di un’adeguata motivazione, avendo nel caso di specie riscontrato la totale assenza di motivazione nella delibera di nomina del RUP a Presidente della Commissione giudicatrice, ne ha annullato di conseguenza la validità.

In conclusione quindi, in assenza di una chiara e specifica motivazione della S.A. sull’assenza di motivi ostativi alla contemporanea nomina del RUP quale membro della Commissione Giudicatrice (quindi anche Presidente), la stessa delibera deve ritenersi del tutto illegittima.

In merito alla nomina ed al ruolo del RUP si parlerà nel corso dell’incontro che si terrà presso lo studio Stefanelli&Stefanelli il 9 maggio p.v., in cui verranno analizzate le Linee-Guida n. 3 e 5 redatte dall’ANAC.