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L’IMITAZIONE/RIPRODUZIONE DEL MOTIVO ESTETICO–CREATIVO: REATO DI CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO O ILLECITO CIVILE?
sentenza Cass. Pen. Sez V, 30 novembre 2011, n. 2975 - art. 473, 474, 571 c.p.
Un'altra interessante sentenza della Suprema Corte in materia di contraffazione del marchio.
Questa volta, con la recente sentenza n. 2975/2012, la Corte di Cassazione coglie l'occasione per precisare la differenza tra contraffazione (artt. 473 e 474 c.p.) ed imitazione servile non configurante illecito penale.
Il caso su cui si e pronunciata la Suprema Corte riguarda la riproduzione su capi di abbigliamento di scritte identiche a quelle apposte sui propri prodotti da un'altra ditta italiana del medesimo settore.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini, investito del caso, aveva ordinato il sequestro cautelativo dei capi di abbigliamento riportanti le scritte "incriminate", ritenendo, con riguardo a tali capi, la sussistenza del reato di contraffazione (artt. 473 - 474 c.p.) e/o di utilizzazione di segni distintivi equivoci (art. 571 c.p.)
Ma il Tribunale del Riesame competente per territorio disponeva la revoca del provvedimento di sequestro per carenza dei relativi presupposti di legge.
Lo stesso Pubblico Ministero proponeva, cosi, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di revoca del Tribunale del Riesame, non ottenendo, pero il risultato sperato.
La Suprema Corte, infatti, nell'allinearsi in toto con i motivi esposti dal Tribunale a sostegno della revoca, ha innanzitutto chiarito se e quando i segni grafici e/o creativi possano configurare o meno dei marchi, come tali suscettibili di contraffazione e/o di essere oggetto del reato di utilizzazione di segni distintivi equivoci.
Piu precisamente, a giudizio della Suprema Corte, i segni grafici/creativi (come scritte e/o disegni di ogni genere) ben possono costituire dei veri e propri marchi, ma solo ove rivestano una funzione "identificativa" dell'imprenditore che li ha ideati e se ne serve.
Trattasi, piu precisamente, del c.d. "marchio figurativo", costituente un marchio a tutti gli effetti e registrabile nei modi di legge.
Ricorrendo l'ipotesi del c.d. "marchio figurativo", dunque, si avra il reato di contraffazione ex artt. 473- 474 c.p. e/o di utilizzazione di segni distintivi equivoci ex art. 517 c.p. ove, stante la funzione identificativa esercitata dal marchio, la sua illecita riproduzione ad opera di terzi sia idonea a creare confusione nei consumatori circa la provenienza di un dato prodotto.
E, stando alla Suprema Corte, il Pubblico Ministero avrebbe proprio scambiato le scritte apposte sui capi di vestiario sequestrati con la fattispecie del marchio figurativo, senza che, pero tali scritte rispondessero alla funzione di identificare l'imprenditore come un marchio vero e proprio.
Al contrario, la Corte di Cassazione ha ravvisato nel caso in esame una ipotesi di imitazione servile del prodotto altrui, giudicata senz'altro meritevole di essere sanzionata, ma solo in sede civile.