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L’attivita economica gestita all’interno di un ospedale e da considerarsi concessione: non si configura il contratto di locazione

17/10/2012
Silvia Pari

Corte Cass., sez. Unite Civili, ordinanza n. 16951/12

Quale contratto si configura quando all’interno di una struttura sanitaria autorizzata i locali vengono “utilizzati” da un terzo? A questa domanda dà risposta la cassazione con la sentenza che qui si commenta. La decisione nasce dalla controversia tra il titolare del bar all’interno dell’ospedale e la ASL di riferimento: più esattamente il titolare del bar chiedeva in Tribunale fosse accertata e dichiarata l’avvenuta costituzione tra le parti di un contratto di locazione per la porzione immobiliare destinata a bar all’interno dell’ospedale. Arrivati in Cassazione la Asl eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario: vale a dire che sosteneva non trattarsi di locazione (di competenza del giudice ordinario) ma di concessione (di competenza del giudice amministrativo). E la cassazione accoglieva questa seconda tesi. Richiamandosi a due precedenti sentenze in argomento (Cass nn. 15381/09 e 15980/11) la cassazione afferma che nelle ipotesi in cui la Asl abbia affidato a un cittadino la gestione del bar all’interno di nosocomi pubblici, il rapporto tra la p.a. e il privato – avendo a oggetto un’attività da svolgersi all’interno dei locali della struttura immobiliare ospedaliera – può trovare titolo «solo in atto concessorio». Con la conseguenza che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione amministrativa in maniera esclusiva. Sebbene la parti avessero indicato la locazione come tipologia di contratto in essere, l’affidamento dei locali deve comunque considerarsi concessione: ne deriva che non può trovare applicazione la legge 392 in materia di locazione.