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Diminuzioni dei budget ai laboratori accreditati: il Tar Veneto dice no alle motivazioni passpartout
Articolo pubblicato su Sanità24 - Il sole 24ore
per gentile concessione dell'editore pubblichiamo per esteso l'articolo del 29 Luglio
Decisamente interessante la sentenza in materia di attribuzione del budget alle strutture sanitarie con la quale la terza sezione del Tar Veneto ha accolto il ricorso di un Laboratorio di analisi accreditato del vicentino. La Regione Veneto, con la DGR 1923/2015, ha stabilito i budget per la medicina di laboratorio per gli anni 2016 e 2017 già ripartiti tra le ULSS. Il laboratorio ricorrente, unico accreditato del territorio dell'ULSS Vicentina, si era sostanzialmente visto attribuire un determinato budget.
Successivamente, dopo pochi mesi, la stessa ULSS aveva deciso, ottenendo l'autorizzazione regionale, di dimezzare il budget prima determinato spostandolo su una struttura accreditata per la diagnostica per immagini sulla base della generica necessità di diminuire i tempi di attesa in tale branca specialistica.
Di qui il ricorso del laboratorio di analisi accolto dal Tar con la sentenza in commento nella quale si è statuito che:
a) Regione e Asl nell'adottare i provvedimenti di contenimento della spesa sono tenute a effettuare un bilanciamento di interessi e sono chiamate “a tutelare anche le legittime aspettative degli operatori privati che operano nel campo della sanità, ispirando la propria condotta ad una logica imprenditoriale, nonché a garantire l'efficienza delle strutture pubbliche che costituiscono un pilastro del sistema sanitario nel suo complesso” ;
b) Detto necessario bilanciamento di interessi “impone alle autorità sanitarie l'adozione di decisioni precedute da una congrua istruttoria e corredate da una chiara e lineare motivazione, che dia conto di un'attenta valutazione comparativa degli interessi contrapposti agevolmente comprensibili e verificabili dagli operatori del settore e, se del caso, dall'Autorità Giudiziaria”;
c) Per la drastica riduzione di budget relativo alla posizione della ricorrente non basta quale motivazione l'asserita “necessità di contenere i tempi di attesa” di altra branca (nella specie la radiologia), trattandosi di una sorta di motivazione passepartout, astrattamente idonea - per la genericità e apoditticità con cui è stata espressa - a sorreggere qualsiasi trasferimento dei fondi di branca (o sub branca) e ogni provvedimento di riduzione del budget” in contraddizione peraltro con le precedenti determinazioni generali della Regione.
Una sentenza che si pone decisamente in controtendenza rispetto alla giurisprudenza in materia di budget. Il giudice amministrativo veneziano, in maniera assai ragionevole per la verità, ricorda ad ASL e Regione Veneto i limiti di metodo discendenti dalla normativa sanitaria vigente (D.lgs. 502/92 e LR Veneto 22/2002), in combinato disposto con la L. 241/1990, a tutela dell'intero sistema salute del quale sono parte integrante anche le legittime aspettative di una imprenditorialità privata spesso penalizzata da logiche pianificatorie poco chiare nel perseguire gli obbiettivi di tutela della salute e di contenimento della spesa. Proprio nel trasparente bilanciamento degli interessi in gioco, infatti, si costruisce un servizio sanitario equo che trovi nel privato una risorsa importante e che riesca a garantire la piena efficienza anche delle strutture pubbliche.