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LA CORRUZIONE TRA PRIVATI ENTRA TRA I REATI 231

04/12/2012
Alessandra Delli Ponti

LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

In rapido aumento il numero dei reati per i quali possono scattare le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001. Solo quest’anno infatti, dopo che con il D.Lgs. n. 109/2012 è stato infine inserito l'art. 25- duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" il c.d. decreto Anticorruzione ha introdotto due importanti fattispecie. Corruzione tra privati La novità più interessante è sicuramente rappresentata dall’introduzione, nel d.lgs. n. 231/2001 (lettera s-bis dell’art.25-ter), del nuovo reato presupposto della “corruzione tra privati”, previsto dal nuovo testo dell’art. 2635 c.c. prima rubricato “infedeltà patrimoniale”. Art. 2635 c.c.,“corruzione tra privati”: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.”.

Costituisce quindi reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 la condotta del “corruttore” che da o promette denaro o altra utilità per ottenere favori da un soggetto appartenente ad una società privata. Sostanzialmente ora ai sensi del D. Lgs. 231/01 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d’ufficio o di fedeltà.

In relazione a tale fattispecie di reato nel rivedere il Modello Organizzativo adottato dovrà essere analizzato come attività “sensibile” dell’azienda la gestione del processo di vendita, con particolare riferimento: • ai poteri autorizzativi nel processo; • alla definizione del prezzo di offerta e di eventuali sconti; • alla definizione delle condizioni e dei tempi di pagamento.

Ogni ente/ azienda sarà, dunque, tenuto a definire nel miglior modo possibile criteri trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio, in modo da poter individuare qualsiasi anomalia.

Induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione E’ stato poi introdotto, tra i reati presupposto di cui all’art. 25 comma III del d.lgs. n. 231/2001, la nuova fattispecie di reato dell’induzione indebita a dare o promettere utilità, prevista dal nuovo art. 319-quater del codice penale che così legge “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

In relazione a tale fattispecie di reato occorrerà provvedere ad un aggiornamento del Modello Organizzativo o quanto meno ad una sua verifica. Infatti i protocolli già posti in essere dall’ente per i rischi derivanti dai reati presupposto di corruzione già previsti dal d.lgs. n. 231/2001 potrebbero rivelarsi sufficienti vista l’attiguità della nuova fattispecie di reato con quelle già previste dall’art. 25 del d.lgs. n. 231/2001. Andrà quindi valutato se le modifiche apportate alle fattispecie di corruzione (art. 318 c.p.c) e concussione (art. 317 c.p.c.) dalla legge in commento siano suscettibili di richiedere una revisione del Modello Organizzativo.