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L’ITALIA RECEPISCE LA c.d. DIRETTIVA SEGRETI COMMERCIALI: ecco le principali novita
Schema di decreto legislativo, attuazione Direttiva (UE) 2016/943, 8/06/ 2016
Lo scorso 8 maggio il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali). Come illustrato in un recente intervento, la Direttiva rappresenta un importante strumento volto a rendere omogeneo il livello di tutela dei segreti commerciali a livello europeo. Nel nostro ordinamento la disciplina prevista dalla Direttiva si inserisce, in particolare, nella tutela già accordata alle informazioni segrete dagli articoli 98 e 99 Codice della Proprietà Industriale (CPI).
Di seguito si darà conto delle principali novità introdotte dal decreto di recepimento della Direttiva nella nostra legislazione nazionale.
In primo luogo, sotto il profilo terminologico, si è inteso sostituire la formula ‘segreto commerciale’ alla vigente ‘informazione e esperienza aziendale’ al fine di allineare il nostro ordinamento alla formulazione adottata dal legislatore europeo. L’oggetto della tutela individuato nel vigente articolo 98 c.p.i. rimane tuttavia sostanzialmente invariato, in quanto già rispondente alle indicazioni comunitarie.
Viene invece innalzato lo standard di tutela attribuendo illecita rilevanza a condotte colpose quali:
-
l’acquisizione, utilizzazione e rivelazione di segreti commerciali da parte di soggetti che erano a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente li utilizzava o divulgava;
- la produzione, l’offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente.
Si riconosce inoltre l’esigenza di tutelare la riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari prevedendo la possibilità per il giudice di vietare a chiunque intervenga a qualsiasi titolo nel processo di utilizzare o rivelare i segreti commerciali oggetto del procedimento.
Viene previsto altresì che il giudice potrà graduare le misure correttive e sanzioni civili contro l’illecita acquisizione, utilizzazione e rivelazione di segreti commerciali tenendo conto di alcune circostanze quali il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti, le misure adottate per proteggere i segreti, la condotta dell’autore della violazione, l’impatto dell’utilizzazione o della rivelazione illecite, i legittimi interessi delle parti.
Oltretutto, in alternativa alle misure correttive e sanzioni civili, su istanza della parte interessata il giudice potrà disporre il pagamento di un indennizzo qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- la parte istante non conosceva, né secondo le circostanze avrebbe dovuto conoscere, il fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente;
- l’esecuzione di tali misure può essere eccessivamente onerosa per la parte istante;
- l’indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l’applicazione delle misure.
In alternativa alle misure cautelari, invece, il giudice potrà autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni subiti dal detentore.
Si è inteso infine rafforzare la tutela penale dei segreti commerciali. È stato infatti riscritto l’articolo 623 c.p., rubricato ‘Rivelazione di segreti commerciali’, con l’estensione dell’ambito di applicazione del reato alle condotte di rivelazione o impiego dei segreti scientifici e commercialia fini di lucro poste in essere da chiunque abbia ottenuto in modo abusivo i suddetti segreti, a prescindere da un rapporto con il legittimo detentore. Inoltre è stata introdotta quale circostanza aggravante comune la commissione del fatto tramite qualsiasi strumento informatico, con l’obiettivo di sanzionare più severamente le condotte illecite poste in essere con atti di pirateria informatica.
È stato poi ampliato il perimetro del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all’articolo 388 c.p. ai provvedimenti del giudice che prescrivono misure inibitorie e correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale. Per esigenze di carattere sistematico dunque la nuova disposizione non si rivolge esclusivamente ai segreti commerciali ma ai diritti di proprietà industriale generalmente considerati.
Non sono state previste invece specifiche disposizioni di recepimento per alcune fattispecie quali l'acquisizione lecita, la tutela della libertà di stampa e dei c.d. whistleblowers, in quanto già garantite nel nostro ordinamento.
Il decreto di recepimento della Direttiva 943/2016 nel complesso risulta aver esteso su più fronti la tutela dei segreti commerciali, ora resta da vedere come verrà interpretata e applicata la nuova disciplina nelle aule giudiziarie.