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Informazioni commerciali a prova di GDPR nel primo codice deontologico del Garante

25/06/2019
Alessandra Delli Ponti

Codice di condotta per il trattamento dei dati personali in materia di informazioni commerciali

Il Garante della privacy ha approvato il codice predisposto dall’ANCIC – Associazione nazionale delle imprese di informazione commerciale che riscrive la deontologia per trattare i dati con la finalità dell’informazione commerciale alla luce del GDPR e delle linee guida dell’EDPB.

Il testo sostituisce e aggiorna il vecchio Codice deontologico sulle informazioni commerciali che rimarrà comunque in vigore fino al 19 settembre 2019 ed ha lo scopo di aiutare le aziende a dimostrare il rispetto di quanto previsto dal GDPR.

Il codice si applica alle società che offrono informazioni sull’affidabilità commerciale di imprenditori e manager che potranno trattare tali dati e informazioni a fronte di una informativa, ma sulla base del legittimo interesse, senza necessità quindi di alcun consenso.

Infatti, il fulcro del codice di condotta è il principio di accountability, per il quale le aziende devono applicare in modo trasparente e consapevole le leggi. Secondo il nuovo codice, le aziende che forniscono informazioni sull’affidabilità commerciale degli imprenditori avranno la possibilità di trattare i dati personali delle persone censite senza chiedere il consenso, per il legittimo interesse, ma dovranno informarli correttamente sui trattamenti dei dati effettuati e garantendo l’esercizio dei diritti previsti dalle norme sulla privacy, per esempio come l’opposizione al trattamento. 

Le principali novità prevedono che i fornitori aderenti dovranno

  • operare secondo un approccio basato sul rischio, adottando misure tecniche, informatiche, procedurali, fisiche e organizzative utili a prevenire o minimizzare i rischi di distruzione, perdita, modifica e divulgazione non autorizzata o di accesso ai dati personali;
  • effettuare una valutazione d’impatto;
  • impegnarsi ad osservare le linee guida, le raccomandazioni e le best practices adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) o da altre autorità di settore competenti;
  • designare - quando previsto - un responsabile per la protezione dei dati (Rpd/Dpo) 

Sarà infine istituito un Organismo di monitoraggio (Odm) indipendente, esterno all’Ancic, composto da soggetti scelti secondo i criteri di onorabilità, autonomia, indipendenza e professionalità previsti dal Regolamento Ue e dettagliati nelle Linee guida europee recentemente approvate in via definitiva. L’Odm dovrà verificare l’osservanza del codice di condotta da parte degli aderenti e gestire la risoluzione dei reclami.