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IMPRESE STRANIERE: possono partecipare ad una gara in Italia?
Cons. Stato, 10/7/2014, n. 3538
Il Supremo Collegio, affrontando l'annosa questione inerente la partecipazione ad una procedura di gara bandita in Italia da parte di imprese streniere, chiarisce molti dubbi in questione.
A norma dell'art. 47 del Codice dei Contratti - applicabile oltre agli appalti di lavori , anche a quelli di servizi e forniture - potranno partecipare alle gare indette in Italia tutte le imprese straniere:
a) residenti in Paesi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici;
b) ovvero residenti in Paesi che, in base a norme di diritto internazionale, o da accordi siglati con l'UE o l'Italia consentono la partecipazione ad appalti pubblici in condizioni di reciprocità.
Il concetto di “reciprocità” postula il riconoscimento, nell'ordinamento dello Stato di appartenenza dell'impresa straniera, di un trattamento giuridico analogo a quello di cui si chiede di poter beneficiare in Italia; in siffatti casi, l'idoneità a partecipare a una gara dovrà essere provata dall'operatore economico straniero attraverso la presentazione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi di origine, ed idonea a dimostrare il possesso di quegli stessi requisiti richiesti a tal fine alle imprese italiane.
Ciò posto, nel caso di specie il Supremo Collegio ha annullato – per insussistenza delle condizioni di reciprocità - l'aggiudicazione di una gara indetta in Italia in favore di un'impresa statunitense; ed infatti, sebbene la partecipazione alla gara da parte della predetta impresa fosse da ritenersi pienamente legittima (avendo la stessa firmato l'Accordo sugli appalti pubblici), non sussistevano però le necessarie condizioni di reciprocità.
Nella fattispecie si tratta dell'applicazione di disposizioni di natura speciale rivolte nei riguardi di operatori stranieri tenuti a dimostrare il possesso di taluni requisiti indispensabili, a pena di esclusione, con documenti sul piano “formale” conformi alle normative degli Stati di provenienza e a quella italiana, quindi a garanzia della loro autenticità e completezza, quale adempimento “doveroso” anche sul piano “sostanziale” volto proprio al rispetto della par condicio.
Rilevato, quindi, che la dichiarazione sostitutiva e la documentazione prodotta dalla concorrente straniera fosse “parziale o incompleta o imperfetta o addirittura inammissibile”, l'annullamento dell'aggiudicazione in suo favore non poteva che considerarsi legittimo.