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Importante pronuncia sui Settori Speciali
Il Consiglio di Stato ha affrontato la questione se l'affidamento della gestione di aree di sedime aeroportuale per il servizio di avvolgimento bagagli sia - o meno - assoggettabile alle regole dell'evidenza pubblica.
Trattasi in questo caso dei cd. “settori speciali” a cui si applica solo una parte delle norme del Codice appalti, lasciando il Legislatore – in ragione della particolare natura del servizio e/o della fornitura da affidare - più ampi margini di libertà per le PP.AA. in fase d'individuazione del contraente.
Sul piano soggettivo l'art. 207 del D.Lgs. n.163/06 prevede l'applicazione della Parte III del Codice appalti solo alle “Amministrazioni aggiudicatrici” o alle “Imprese pubbliche” che svolgano una dell'attività di cui agli artt. 208 a 213 del medesimo D.Lgs.n. 163/06, ovvero che “annoverano, tra le loro attività, una o più attività tra quelle di cui agli artt. da 208 a 213 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente”.
Occorre quindi ricercare, sul piano oggettivo, se l'attività dedotta in gara sia annoverabile fra quelle di cui agli artt. 208 e 213 e, relativamente al caso in questione, alla gestione di aree aeroportuali (attività principale) sono state ravvisate (come attività connesse) anche le seguenti attività
1) coordinamento del piazzale, guardiana e sorveglianza, assegnazione di piazzole di sosta, servizio di marshalling e follow me, traino aeromobili, gestione sistemi informatici, scalo al pubblico, rifornimento carburante, gestione trattamento bagagli;
2) assicurazione “all risk” (identificabile come servizio complementare alle operazioni di decollo ed atterraggio ma anche al transito e sicurezza dei passeggeri);
3) locazione spazi per l'apertura di punti di ristoro per garantire un servizio ai viaggiatori.
In riferimento dunque alla questione se, in riferimento al rapporto di concessione della gestione di aree di sedime aeroportuale per il servizio di avvolgimento bagagli, fosse o meno applicabile la disciplina del Codice appalti, il Consiglio di Stato ha risposto affermativamente statuendo come “non può ritenersi che la ricordata parte III del codice degli appalti sia applicabile soltanto alla struttura aeroportuale con esclusione di ogni altro servizio: non depone in tal senso l'ampiezza della nozione di cui all'art 213 D.Lgs. n.163/06 (“attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti)” .
In altri termini lo “sfruttamento” finalizzato alle esigenze del trasporto aereo non può non ricomprendere ogni attività funzionalmente indirizzata ad assicurare non solo le operazioni di partenza ed arrivo dei passeggeri, ma anche quelle concernenti il loro transito, lo smistamento dei bagagli ed, in genere, ogni servizio complementare coerente alle attività svolte.
Per questa ragione, pertanto, non può negarsi quindi la strumentalità - rispetto al servizio di handling - del servizio d'avvolgimento dei bagagli con la pellicola, finalizzato ad assicurare i bagagli da qualsiasi manomissione e tale, quindi, da costituire la garanzia del corretto espletamento delle operazioni offerte dal gestore aeroportuale.
Avv. Claudia Patti