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Il tar chiarisce: la funzione dell’iscrizione cciaa, avvalimento certificazione qualità e condizionalità dell’offerta

15/11/2023
Elisa Colona
TAR Lazio, Sez. V, 19/10/2023, nr 15844

Nella sentenza in commento, i giudici del TAR Roma affrontano tre dei temi più caldi e spinosi tornati in auge con l’entrata in vigore del nuovo codice, ossia:

  • Qual è, concretamente, lo scopo della eventuale richiesta di iscrizione CCIAA tra i requisiti di idoneità?
  • Le certificazioni di qualità, anche se rilasciate da enti non iscritti ad Accredia, possono essere oggetto di avvalimento?
  • Cosa deve intendersi per offerta condizionata?

Nel procedimento in questione il RTI classificatosi secondo in graduatoria impugnava la determina d’aggiudicazione predicando una presunta inidoneità dell’operatore affidatario a svolgere il servizio oggetto di gara per svariate ragioni.

In primo luogo, la ricorrente sosteneva che la mandataria del RTI aggiudicatario non fosse in grado di assumere oltre alla prestazione principale anche quelle secondarie previste dal disciplinare di gara in quanto non rientranti nelle attività indicate in visura camerale.

A tal riguardo il Tar Lazio, poggiando su un orientamento già più volte espresso, precisa tuttavia che la reale e concreta funzione riconosciuta all’iscrizione al registro della CCIAA è quella di attestare l’effettiva operatività del soggetto imprenditoriale nel settore o segmento di mercato in cui rientrano le prestazioni oggetto del contratto da affidare, con la conseguenza che - come statuito anche nella Relazione al Nuovo Codice (D.lgs. 36/2023) - la coerenza tra la professionalità del concorrente indicata nella visura camerale e l’oggetto dell’appalto deve essere valutata complessivamente e non come necessaria puntuale coincidenza tra le due, pena una restrizione ingiustificata ed eccessiva della platea dei partecipanti.

La ratio ultima di una tale previsione – ricordano i giudici – è quella di garantire la massima partecipazione anche di quei concorrenti per i quali è possibile giungere ad un apprezzamento d’insieme di affidabilità professionale e non certamente quella di creare “lobby di mercato” per il settore professionale interessato.

Con ulteriore motivo di ricorso il RTI ricorrente censura il massiccio ricorso all’avvalimento da parte dell’aggiudicatario, rivolgendo le critiche più severe all’avvalimento di certificazione di qualità.

I giudici del Tar Roma sconfessano anche codesta teoria della ricorrente e precisano anzitutto che in caso di avvalimento “oggetto di verifica è la messa a disposizione dei mezzi aziendali dalla ausiliaria a beneficio dell’ausiliata ma non l’esecuzione diretta, considerato che il contratto è in ogni caso eseguito dall’operatore che partecipa alla gara”. Questo al fine di “evitare il sovvertimento della natura del contratto di avvalimento, che consiste non nell’associare altri a sé nell’esecuzione del contratto in affidamento, bensì nell’acquisire in prestito risorse altrui per svolgere in proprio la prestazione a favore della stazione appaltante”.

Per quanto concerne poi lo specifico avvalimento della certificazione di qualità, il Giudice Capitolino ne ribadisce la legittimità in accordo con la giurisprudenza prevalente; rileva inoltre come questo orientamento sia perfettamente in linea anche con quanto previsto all’art. 104 del Nuovo Codice e relativa relazione di accompagnamento, in cui si legge “nel comma 1 è indicato il tipo contrattuale dell’avvalimento: contratto rientrante nella categoria dei contratti di prestito con il quale un concorrente ad una procedura di aggiudicazione può acquisire la disponibilità di risorse tecniche e umane per eseguire il contratto”.

Il Tar svolge poi un’ulteriore argomentazione strumentale alla precedente, confermando – in antitesi a quanto sostenuto dai ricorrenti – la validità della certificazione di qualità anche se rilasciata da un ente non accreditato presso Accredia, sempre che si tratti di enti comunque accreditati presso organismi nazionali o internazionali e situati in Paesi firmatari di accordi multilaterali ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008.

In ultima istanza il Tar si sofferma sull’esame del motivo relativo alla presunta “condizionalità” dell’offerta dell’aggiudicatario chiarendo che “ricorre l’offerta condizionata nel caso in cui l’offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante”.

Aderendo a tale impostazione, il Tar Capitolino dimostra tuttavia che l’offerta presentata dall’aggiudicatario non può essere considerata un’“offerta condizionata” secondo lo schema di riferimento poiché nel caso di specie la ritenuta “adattabilità e variabilità” di alcuni elementi dell’offerta in luogo di una proposta rigida e immutabile si dimostrava invece una scelta coerente con la struttura dell’appalto.

Ritenendo quindi infondati tutti i motivi di ricorso, il TAR Romano lo ha respinto integralmente, fornendo altresì direttive fondamentali sull’utilizzo di alcuni strumenti da parte degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di gara.