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IL DISEGNO DI LEGGE “GELLI”: cosa sta per cambiare nel mondo della responsabilita professionale del personale sanitario?
Il c.d. “Disegno di Legge Gelli” in materia di responsabilità professionale del personale sanitario non è ancora legge ma l’iter per la sua approvazione è oramai a buon punto: il 27 Gennaio scorso, infatti, detto disegno di legge ha ricevuto l’approvazione della Camera con 307 voti favorevoli e 84 voti contrari e passa ora all’esame del Senato.
Vediamo, dunque, sia pure in estrema sintesi, quali sono le modifiche più significative apportate al sistema della responsabilità professionale sanitaria che noi tutti conosciamo.
1. Responsabilità penale (art. 6)
Viene inserita una nuova norma nel Codice Penale (art. 509ter) a norma del quale risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose soltanto il medico che cagioni la morte o la lesione personale del paziente con grave colpa determinata da imperizia (non già per imprudenza o negligenza). La grave colpa è però da escludersi laddove nell’esercizio della professione il medico abbia seguito le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida.
2. Linee guida e buone pratiche assistenziali (art. 5)
Viene finalmente chiarito il significato da attribuire a questa locuzione (già richiamata in altre disposizioni normative in materia di responsabilità professionale) laddove si afferma che le stesse dovranno essere indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca individuati dal Ministero della Salute con proprio decreto e iscritti in un apposito elenco. Dette linee guida e buone pratiche dovranno poi essere inserite nel sistema nazionale linee guida e pubblicate sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità.
3. Responsabilità civile (art. 7)
Fra le novità più significative vi è la “bipartizione” dei sistemi di responsabilità: rimane contrattuale quella delle strutture sanitarie private e pubbliche - il cui ambito di responsabilità è però ampliato anche alle prestazioni sanitarie erogate dai professionisti in regime di intramoenia - torna invece a essere extracontrattuale quella dell’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata o anche in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
La novità è più che rilevante dal momento che lo spostamento della responsabilità del professionista sanitario dal regime contrattuale a quello extracontrattuale comporta la riduzione del termine di prescrizione dell’azione da 10 a 5 anni e l’inversione dell’onere della prova che torna a essere a carico del paziente che agisce in giudizio.
4. Nuove modalità di presentazione della richiesta di risarcimento del danno da parte del paziente (art. 8)
Il tentativo obbligatorio di mediazione - qualificato come condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno per colpa medica dal D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche – viene sostituito dalla obbligatoria presentazione di una domanda di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi (disciplinato dall’art. 696bis del Codice di Procedura Civile). A detto procedimento, finalizzato a trovare un accordo previa valutazione tecnica del caso da parte di un perito nominato dal giudice e coadiuvato dai periti di parte, dovranno partecipare tutte le parti, comprese le compagnie di assicurazione.
In caso di esito negativo la domanda giudiziale diviene procedibile ma deve essere obbligatoriamente presentata nelle forme del procedimento sommario di cognizione (disciplinato dall’art. 702bis del Codice di Procedura Civile), una forma di giudizio più semplice e dalla trattazione più snella rispetto a quella propria di un giudizio ordinario.
5. Azione di rivalsa nei confronti del medico (art. 9)
Si afferma il principio secondo il quale l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico in essa operante che abbia cagionato un danno a un paziente può essere esperita soltanto laddove la condotta del medico sia stata caratterizzata da dolo o colpa grave.
Qualora però il medico non sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, detta azione di rivalsa potrà essere esperita soltanto successivamente al risarcimento, nel termine perentorio di un 1 anno dall’avvenuta conclusione del giudizio stesso (a pena di decadenza dalla possibilità di esperire la relativa azione).
6. Obbligo di Assicurazione (art. 10)
Tutte le strutture sanitarie, siano esse pubbliche o private, devono essere obbligatoriamente provviste di idonea copertura assicurativa e ciò anche per le prestazioni sanitarie che siano svolte in regime di libera professione intramuraria.
Viene ribadito, inoltre, l’obbligo di copertura assicurativa per i professionisti sanitari che operino in regime di libera professione (già sancito, fra gli altri, dalla L. n. 189/2012).