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Il concetto di piena conoscenza dell'atto amministrativo

19/05/2013
Fabio Caruso

CONS.STATO, V° 27/3/2013, N. 1829/2013

Di recente il Consiglio di Stato si è occupato del tema della conoscenza o “conoscibilità” dell'atto amministrativo ai fini della decorrenza del termine decadenziale per proporre un ricorso giurisdizionale, con una sentenza che confermava una precedente decisione del Tar Calabria, con cui era stato respinto il ricorso di un dipendente, il quale aveva impugnato la delibera con cui veniva inquadrato con la qualifica “di collaboratore”, nonostante gli fossero state attribuite mansioni “di direttore”. Il suddetto ricorso veniva tuttavia dichiarato irricevibile per tardività, in quanto il provvedimento impugnato risaliva a due anni prima la data di proposizione del ricorso notificato all'amministrazione. Il Consiglio di Stato, in merito a detta eccezione di tardività, ribadisce come principio ormai affermato dalla giurisprudenza che la conoscenza dell'atto non può essere separata dalla piena lesività dello stesso e dai possibili vizi che hanno inficiato l'agere dell'amministrazione. Nel caso di specie il Consiglio ritiene che la piena lesività dell'atto fosse conoscibile al ricorrente, in quanto l'attività dell'amministrazione era di natura chiaramente vincolata (applicazione di tabelle di inquadramento stabilite con legge regionale) ed evidenziava sin dall'inizio la sua lesività ed i possibili vizi sul provvedimento finale. Quanto al presunto difetto di motivazione, che veniva avanzato dal ricorrente quale prova di una non piena conoscenza dell'atto, inidonea a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, il collegio sostiene che “lesività ed eventuale illeggittimità dell'atto di inquadramento, si colgono all'unisono al momento del controllo circa l'inquadramento in concreto operato dall'amministrazione nel fare applicazione della disciplina contenuta nella citata legge regionale.”