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Igienista dentale: il Tribunale di Messina ribalta l'interpretazione del Consiglio di Stato e dice sì all'esercizio autonomo del professionista

05/10/2023
Camilla Anderlini

Trib. Messina, sez. penale, 13/06/2023, nr. 2192

Non costituisce esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p. lo svolgimento da parte dell’igienista dentale di prestazioni di propria competenza, in autonomia, senza la compresenza dell’odontoiatra.

Lo ha stabilito recentemente il Tribunale penale di Messina nella sentenza numero 2192/2022, depositata il 13 giugno 2023, ribaltando il precedente indirizzo del Consiglio di Stato, il quale finora ha fatto scuola per mezzo dell’interpretazione recata della sentenza n. 1703 del 2020 (per un commento rimandiamo alla rivista Odontoiatria33 in un articolo di Norberto Maccagno "Consiglio di Stato, no a studio autonomo in igiene dentale")

L’oggetto del dibattito

Il punto in discussione nelle due sentenze è l’autonomia funzionale e operativa dell’igienista rispetto a quella dell’odontoiatra. Si intende con ciò il rapporto che si instaura tra le due figure professionali e, in specie, della eventuale necessaria compresenza del secondo durante le prestazioni rese dal primo a garanzia della salute e della sicurezza del paziente.

Il dubbio è derivato dalla formulazione dell’articolo 1 del Decreto ministeriale n. 137 del 15 marzo 1999 il quale recita che “l’igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria”.

Cosa significhi materialmente l’espressione “su indicazione” non è finora risultato univoco agli operatori del diritto e ha perciò generato incertezza interpretativa.

Facciamo un passo indietro: il precedente orientamento del Consiglio di Stato

Sul punto, il Consiglio di Stato, nella menzionata sentenza del 2020, ha stabilito che la suddetta espressione “su indicazione” comporta necessariamente “una contestualità spaziale”, e cioè la compresenza delle due figure professionali affinché il paziente possa essere assistito dall’odontoiatra rispetto agli eventuali profili di pericolosità degli interventi di competenza dell’igienista. 

Conseguentemente è stata dichiarata l’impossibilità per l’igienista dentale di aprire un proprio studio professionale dedicato unicamente alle attività di sua spettanza.

Questa interpretazione non ha incontrato opinioni difformi nella giurisprudenza fino all’intervento del Tribunale penale di Messina che ha proposto una diversa ricostruzione dell’autonomia funzionale dell’igienista dentale.

La novità messinese

Il Tribunale penale è intervenuto in merito all’ipotetica violazione dell’art. 348 c.p. nel caso di un igienista dentale che ha effettuato prestazioni, quali sigillature, applicazioni remineralizzanti dello smalto, presso il proprio studio professionale. 

L’impianto accusatorio rivolto al professionista, in particolare, ha fatto esplicito riferimento alla ricostruzione del Consiglio di Stato sull’assenza di autonomia funzionale in capo all’igienista dentale che avrebbe reso obbligatoria la compresenza dell’odontoiatra per aversi legittimo esercizio della professione di igienista.

Il Tribunale penale, nel ritenere erroneo quanto osservato dall’accusa, ha evidenziato in modo innovativo che è necessaria certamente una sinergia tra i due professionisti nella relazione di cura del paziente, specificando che, tuttavia, tale rapporto non si concretizza necessariamente in una compresenza fisica.

E invero l’odontoiatra “rileva il bisogno nella persona assistita di ricevere le prestazione dell’igienista dentale che, in totale autonomia e correlazione assunzione di responsabilità, in virtù della normativa vigente, effettua le prestazioni attinenti al proprio profilo professionale”. 

Agire “su indicazione”, dunque, significa esercitare sulla base di una comunicazione che non è vincolata ad una forma specifica, in considerazione del silenzio del legislatore sul punto.

Che il concetto di indicazione implicasse l’assenza di autonomia funzionale dell’igienista, secondo il Tribunale di Messina, è stata una libera interpretazione della giurisprudenza amministrativa che non è supportata da un preciso dato normativo.

In ragione della riconosciuta posizione autonoma dell’igienista, infine, è da ritenersi legittima, secondo il giudice di prime cure, anche la possibilità di aprire un proprio studio professionale dedicato all’igiene dentale.