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I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEVONO CONCLUDERSI IN 5 ANNI

08/05/2012
Edoardo Di Gioia

Corte di Cassazione, n. 3706 del 9 marzo 2012

Il procedimento disciplinare nei confronti dei medici deve concludersi in cinque anni.

È quanto ribadito con la recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 3706 del 9 marzo 2012.

Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, un Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri applicava a un proprio iscritto la sanzione disciplinare della sospensione di un mese dall'esercizio della professione, per pubblicita scorretta.

In particolare, al sanitario veniva addebitata l'esposizione mediante targa, e inserimento nelle Pagine Gialle, di un testo, concernente la propria qualificazione professionale, diverso da quello autorizzato dall'Ordine, essendo stato pubblicizzato un testo in cui la specificazione "estetica" seguiva a medicina e chirurgia, nonostante la specificazione fosse stata espunta in sede di autorizzazione rilasciata dall'Ordine Professionale.

La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie rigettava il ricorso proposto dal medico, il quale impugnava il provvedimento dinanzi la Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, alla luce dei motivi sollevati con ricorso del sanitario, rigettava il medesimo ritenendo del tutto ingiustificate le difese sollevate dal medico.

L'ordine, infatti, aveva espunto il termine estetica, mancando il necessario titolo di specializzazione e avendo il medico adottato solo un "diploma attestato" conseguito presso un Ospedale.

Nelle sue motivazioni, la Corte rigettava anche il primo motivo sollevato con ricorso del medico, con il quale si riteneva ormai prescritta l'azione disciplinare, essendo decorsi piu di cinque anni dalla data dell'interruzione, avvenuta con la sua convocazione dinanzi al Consiglio dell'Ordine, alla data del deposito della decisione.

Per tale ragione, la Suprema Corte ribadiva un principio ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimita, secondo cui: in base a quanto disposto dal D.P.R. n. 221/1950, il procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti una professione sanitaria deve concludersi entro cinque anni a pena di prescrizione dell'azione, salvo il compimento di atti interruttivi.

Si considera tale la delibera del Consiglio dell'Ordine di apertura del procedimento disciplinare, ma non anche la convocazione del medico davanti al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Tale conclusione si fonda sulla considerazione che la previsione di un termine di prescrizione che delimita nel tempo l'inizio dell'azione disciplinare, vale ad assicurare il rispetto dell'esigenza che il tempo per l'applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito.

Esigenza che resterebbe frustrata se si riconoscesse capacita interruttiva anche alla convocazione.