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E il giudice ordinario a correggere eventuali errori del durc
CONS. STATO, SEZ. V, 17/5/2013, N. 2682
E' quanto statuito dalla recente sentenza n. 2682/13 con cui il Consiglio di Stato, considerato che il rapporto sostanziale di cui il Durc è mera attestazione si consuma interamente in ambito privatistico - e senza che su di esso vengano ad incidere direttamente (o indirettamente) poteri pubblicistici - riconosce al Giudice ordinario la giurisdizione in materia. Il Durc infatti, attestando l'assolvimento da parte di un'impresa degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e Cassa Edile, si colloca fra gli atti di certificazione/attestazione aventi carattere meramente dichiarativo, assistiti da pubblica fede ex art. 2700 c.c. nonché facenti prova fino a querela di falso. Ne consegue che eventuali errori contenuti in detto documento riguardano posizioni di diritto soggettivo afferenti al sottostante rapporto contributivo che potranno, secondo quanto statuito dal Supremo Collegio, essere corretti solo ed esclusivamente dal Giudice ordinario, o all'esito di proposizione di querela di falso oppure in conseguenza di un'ordinaria controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.