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E-COMMERCE E CONTRATTI B2B: come imporre validamente il foro competente tramite le condizioni generali di vendita sul sito on line

03/06/2015
Valeria Fabbri

Corte di Giustizia UE 21/05/2015 (causa C – 322/14)

Anche il commercio B2B, pur in assenza del consumatore, presenta le sue criticità.

A maggior ragione quando si parla di contratti conclusi on line tramite siti di e–commerce.

Molte insidie possono derivare, ad esempio, dalle modalità di approvazione delle condizioni generali di vendita.

A tal proposito, si è di recente guadagnata le luci della ribalta la clausola sul foro competente, vale a dire il Tribunale in cui si sceglie di andare a “litigare” in caso di disputa sull’accordo.

La materia, nei rapporti tra contraenti appartenenti a diversi stati UE, è disciplinata dal c.d. Reg. Bruxelles I (reg. CE n. 44/2001), il quale stabilisce che il foro competente, per essere validamente scelto, debba essere pattuito per iscritto tra le parti.

E come la mettiamo quando c’è di mezzo l’e – commerce e/o tutti quei casi in cui non interviene alcuna stipula “materiale”?

Come si fa, cioè, in queste ipotesi a costruire gli effetti propri della stipula scritta?

Ha ultimamente analizzato la problematica la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 21 maggio 2015 (causa C – 322/14).

Brevemente, i fatti da cui ha tratto origine la pronuncia: un concessionario tedesco di autovetture faceva causa ad una società tedesca rivenditrice di automobili.
Quest’ultima contestava l’incardinazione della causa in Germania, sottolineando come le proprie condizioni di vendita imponessero una località belga quale foro competente.

L’attrice contestava sul punto che le condizioni di vendita non soddisfacessero il requisito della pattuizione scritta del foro - e che quindi si potesse scegliere di incardinare la causa altrove - per i seguenti motivi:

  • l’approvazione delle condizioni di vendita prima dell’acquisto avveniva mediante la c.d. spunta di apposita casella sul sito;

  • ciò, però non implicava il rimando automatico ad ulteriore finestra contenente le condizioni (compresa, quindi, la clausola del foro), dovendosi, a tal scopo, cliccare di propria iniziativa su un link ulteriore messo a disposizione dal venditore;

  • la vendita, in carenza di clic su tale link, poteva, pertanto, concludersi senza una effettiva presa visione delle condizioni integrali ad opera dell’utente.

In poche parole, la mera possibilità per l’utente di accedere alle condizioni di vendita soddisfa o meno il requisito della pattuizione scritta richiesto per imporre il foro che fa più comodo?

La Corte, investita della questione, ha risposto positivamente sulla base della seguente interpretazione: in qualunque modo il sito faccia approvare le condizioni generali, occorre che queste possano essere scaricate e stampate dal compratore prima della conclusione della vendita.

Tale possibilità per l’utente soddisferebbe, secondo la Corte, il requisito della forma scritta.

Di qui, ancora una volta, la conclusione che la costruzione di un sito di vendita on line, qualsivoglia siano i suoi destinatari, non possa seguire il caso, ma vada “studiata” attentamente sotto ogni aspetto, sia per essere in linea con le leggi del settore che per evitare problemi contrattuali con la clientela.