Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
DANNO DA NASCITA INDESIDERATA: l'onere della prova e a carico della madre
Cassazione Civile, Sez. III, sent. n. 12264/2014
Per il risarcimento del danno da nascita indesiderata l’onere della prova è decisamente più complesso per il paziente di quanto non avvenga solitamente nelle cause di responsabilità medica.
Spetta alla madre, infatti, dimostrare che, se avesse saputo della malformazione del feto, non avrebbe portato a termine la gravidanza: e non basta sul punto l’avere chiesto di essere sottoposta ad esami diagnostici.
Così ha deciso la III Sezione Civile della Corte di Cassazione con una pronuncia del tutto innovativa e meritevole di attenzione.
Il caso.
Una donna, dopo avere appreso del suo stato di gravidanza, viene invitata a seguire un programma di controlli ginecologici, in occasione di ciascuno dei quali non emergevano criticità a carico del feto.
Il bambino, tuttavia, veniva alla luce privo di due dita nonché affetto da ipoplasia congenita del femore sinistro.
Citata in giudizio la struttura - nonché i sanitari per non avere questi correttamente interpretato gli esami cui la donna era stata sottoposta e per non essere stata quest’ultima, di conseguenza, adeguatamente informata sulle condizioni del nascituro – i Giudici di primo e secondo grado avevano ritenuto di non riconoscere ai ricorrenti alcun risarcimento.
La vicenda approda poi avanti ai Giudici della Corte di Cassazione che, nel rigettare anch’essi la richiesta risarcitoria avanzata dai genitori del neonato, affermano l’importante principio secondo il quale
“(…) nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata (ricorrente quando, a causa del mancato rilievo da parte del sanitario dell’esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perde la possibilità di abortire) è onere della parte attrice allegare e dimostrare che, se fosse stata informata delle malformazioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza, poiché tale prova non può essere desunta dal solo fatto della richiesta di sottoporsi ad esami volti ad accertare l’esistenza di eventuali anomalie del feto (…)”.
In altre parole, i Giudici della Suprema Corte precisano come la mera richiesta – avanzata dalla madre – di essere sottoposta ad accertamenti diagnostici volti a rilevare eventuali malformazioni del feto non può essere ritenuta idonea a provare che, in caso di esito infausto di detti accertamenti, la donna avrebbe abortito.
Ciò rappresenta tutt’al più un semplice elemento indiziario, una presunzione semplice da integrare con elementi probatori ulteriori, pena l’impossibilità di riconoscere un risarcimento per un danno che – di fatto – non è stato provato.