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Criterio minor prezzo: secondo il TAR può essere adottato se sono previsti specifici requisiti tecnici… ma quelli non sono fissati a fini partecipativi?

12/11/2018
Fabio Caruso

TAR Bologna, I°, 23/10/2018, n. 783

L’AUSL della Romagna esperiva una gara per la fornitura di protesi cocleari da destinare all’Unità operativa di Otorinolaringoiatria ed una delle partecipanti impugnava la gara lamentando l’errata scelta del criterio del prezzo più basso.

Ciò in quanto, come previsto dallo stesso Codice, tale criterio può essere scelto unicamente negli affidamenti aventi “caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” (art. 95, comma 4° lett. b) D.Lgs. 50/2016), criterio che quindi non può essere applicato ai prodotti che presentano invece specifiche tecniche e soluzioni tecnologiche diverse da Produttore a Produttore.

Il TAR Bologna ha tuttavia respinto il ricorso sul presupposto che la scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa possa essere derogato nel caso in cui l’Amministrazione indichi specifiche tecniche “standard”, che i prodotti offerti devono necessariamente possedere, ragion per cui, nel caso di perfetta rispondenza tra le offerte presentate ed i requisiti tecnici richiesti in gara, sarebbe possibile aggiudicare in base al “solo” prezzo, NON potendosi effettuare alcuna comparazione tecnica tra le diverse proposte.

Tale decisione, tuttavia, risulta “incomprensibile” in quanto in ogni procedura di gara la P.A. appaltante definisce l’oggetto in forza di requisiti tecnici “minimi”, che le offerte dei concorrenti devono possedere per essere ammesse, in caso contrario rischiando le Amministrazioni appaltanti di ricevere offerte fra loro del tutto disomogenee e non comparabili.

Se dunque si accedesse a detta tesi per giustificare l’applicazione del prezzo più basso, si finirebbe per ammettere l’adozione del criterio del minor prezzo in OGNI gara, in totale spregio alla normativa italiana nonché a quella comunitaria che, al contrario, hanno previsto che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia quello sempre adottabile, mentre quello del minor prezzo risulti del tutto residuale ed applicabile solo in casi del tutto eccezionali.

Che non sono certamente quelli in cui l’oggetto di gara risulti definito da requisiti minimi!