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CONTRATTI INTERNAZIONALI DI VENDITA “in serie”: quando una clausola puo essere opposta ad un subacquirente diverso dalle parti originarie di un contratto

12/02/2013
Valeria Fabbri

Corte di Giustizia UE 7/2/2013 – causa C-543/10

La recentissima sentenza che si esamina in questa sede riguarda l’ambito di applicabilità di una clausola pattuita tra le parti originarie di un contratto di vendita (fabbricante e importatore) nei confronti dei contratti successivi (es contratto importatore – distributore territoriale): nello specifico si tratta della clausola che definisce il giudice competente in caso di controversie. In altre parole: la clausola con cui il fabbricante e l’importatore hanno stabilito il tribunale competente nel caso di controversia, può essere applicata al distributore? Seppure poi la causa parta dalla ristrutturazione di un immobile, la controversia attiene alla compravendita di manufatti. La società D, committente, decideva di far eseguire lavori di ristrutturazione di un immobile sito in Francia. Detta società era assicurata presso la compagnia assicurativa A con sede in Parigi. In funzione di tali lavori, venivano ordinati dei gruppi di climatizzazione. Detti gruppi, ai fini del relativo funzionamento, necessitavano a loro volta di essere accompagnati da compressori, fabbricati e forniti in questo caso dalla società R, avente sede in Italia. Tali compressori venivano comprati dalla società C e dalla stessa installati e rivenduti a D. Essendosi manifestati guasti dei sistemi di climatizzazione, poi accertati come dovuti a vizi di fabbricazione dei compressori, la compagnia assicurativa A, indennizzata la propria assicurata D (la committente), subentrava a quest’ultima, in qualità di surrogato nei diritti dell’acquirente originario, nella richiesta risarcitoria verso il produttore R e verso l’assemblatore nonchè rivenditore intermediario C. Nella causa incardinata da A per il risarcimento, il fabbricante R eccepiva l’incompetenza del giudice adito in ragione di una previsione contrattuale pattuita in origine con il rivenditore intermediario C, la quale individuava in un giudice diverso il foro competente. E così si è giunti alla Corte di Giustizia, cui il giudice adito ha chiesto di determinare la validità o meno della clausola nei confronti dell’assicuratore surrogatosi nei diritti dell’acquirente originario. La Corte di Giustizia, consideratone il carattere di “internazionalità” (presenza, cioè, di parti coivolte appartenenti a diversi stati membri), ha valutato la vicenda alla luce del “Regolamento CE n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”. Trattasi, infatti, del provvedimento che, in presenza di un rapporto “internazionale” come quello in esame, serve a determinare, tra i vari profili, anche il giudice “corretto” cui rivolgersi in caso di lite giudiziaria. In particolare, la Corte di Giustizia ha preso in esame l’art. 23 del Regolamento, ai sensi del quale “qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno stato membro a conoscere delle controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a quel giudice o ai giudici di quello stato membro. Detta competenza è esclusiva, salvo diverso rapporto tra le parti(...)” Il quesito sottoposto alla Corte non è banale, giacchè, se, di regola, per il diritto nazionale applicabile nella vicenda, i contratti hanno effetto solo tra i contraenti originari (e non, quindi, nei confronti di terzi subentrati solo in seguito), non così, ha rilevato inizialmente la stessa Corte, per i contratti di vendita, per i quali, per lo stesso diritto nazionale, la proprietà del bene venduto si trasmette agli acquirenti successivi con l’aggiunta di tutti gli elementi che ne costituiscono l’accessorio. Di qui, dunque, il legittimo dubbio che la clausola di individuazione della competenza giurisdizionale potesse applicarsi anche alla assicurazione surrogatasi all’acquirente originario. La Corte di Giustizia è venuta a capo dell’interrogativo interpretando in via letterale il dettato dell’art. 23 del Regolamento. La Corte ha osservato come il dettato letterale dell’art. 23 non specifichi se la stessa disposizione, oltre a valere tra le parti originarie del contratto, si estenda anche ad un terzo ulteriore che succede, in tutto o in parte, nei diritti e negli obblighi di una delle parti iniziali del contratto stesso. Tuttavia, ha rilevato la Corte, l’art. 23 precisa espressamente come il suo ambito di applicazione sia circoscritto ai casi in cui le parti “abbiano attribuito la competenza” di un giudice. Ergo, sostiene la Corte, affinchè questa previsione possa trovare applicazione, occorre “l’effettività” del consenso tra le parti. In altre parole la clausola attributiva di competenza prevista e “voluta” dalle parti in un contratto può produrre effetti ai sensi dell’art. 23 solo tra le parti che hanno acconsentito alla stipula di un tale contratto. E quindi non vale nei confronti del terzo intervenuto solo successivamente in quanto subentrato per surroga nei diritti ed obblighi di uno dei contraenti originari.